349 2°) Finché questo contratto non v’è, l’obbligo del pilotaggio rimane un obbligo generale, a garanzia della collettività degli interessi da esso difesi, ai fini superiori della sicurezza della navigazione; 3°) Stipulato il contratto, quello che era un obbligo generale verso tutti, diventa un’obbligazione particolare ai contraenti e, come tale, atta a trasformare un interesse semplice in un diritto giuridicamente difeso: 4°) Prima del contratto, esiste bensì un diritto privato generale al risarcimento dei danni derivanti dalla contravvenzione all’obbligo del pilotaggio (art. 505 cod. comm., art. 1151 cod. civ.), ed un diritto pubblico a che la contravvenzione sia penalmente punita, ma non esiste un diritto privato a che il capitano non contravvenga a quell’obbligo. Ciò non è che un puro interesse a cui la legge non presta una difesa immediata; 5°) Quando la legge ha voluto innalzare quest’interesse semplice al grado di vero diritto, lo ha espressamente detto : articolo 568 regol. esec. del cod. mar. mere, colon.; art. 2 legge francese del 1928; Ordinanze di Cuschaven; leggi belghe (1075). Ad b) : Una questione connessa con la precedente è quella se i piloti siano compresi, per il fatto unico della contravvenzione, nell’elenco di quegli interessati nella nave e nel carico di cui al- degli alimenti ecc.), e non basta già che la legge imponga che quel rapporto si formi, perchè è il rapporto la base di un’obbligazione. Il Giorgi (Obblìg., voi. VI, ed. II, Firenze, 1886, pag. 4 segg.) comprende fra la obbligazioni legali fondate sulla necessità della convivenza sociale, quelle create da imposte, tasse, tributi fiscali, anche se rappresentano il compenso di speciali servizi resi dallo Stato, dalle Provincie o dal Comune. Ma egli specifica che, in tali casi, l’obbligazione legale è solo l’obbligo che ne deriva al cittadino di farne il pagamento (e non già di valersi di quei servizi). In altri termini, per il Giorgi, lo Stato, la Provincia ed il Comune non esercitano un diritto reale sul reddito tassato, ma un diritto personale di obbligazione contro il consumatore, che si vale del servizio reso dallo Stato. Contrario al concetto del Giorgi è il Mantel-lini, Lo Stato e il cod. civ., I, Firenze, 1883, pag. 240: «L’obbligazione del tributo non entra nel codice perchè è politica e non obbligazione civile », ed a pag. 276: « ì\ello Stato che agisce per esigere l’imposta non è un creditore per stipulazione, è l’autorità pubblica che si muove perchè la legge d’imposta abbia la sua esecuzione ». (1075) V. retro § 194.