449 ritenne, pertanto, la Corte di Napoli (1403), che il corpo dei piloti non fosse tenuto ad assicurare i propri membri sulla base dell’art. 1, n. 2 della legge sugli infortuni del lavoro del 29 giugno 1903, non essendo esso un’impresa di navigazione marittima, nè di trasporto, o di carico e scarico, imprese, queste, di carattere eminentemente commerciale, perchè racchiudenti una speculazione d’indole aleatoria con impiego e scambio di capitali, mentre le corporazioni dei piloti, lungi dell’essere delle associazioni di privati aventi per finalità l’esercizio di un’impresa di trasporti o di navigazione, sono state create dalla legge per l’esercizio del pilotaggio nell’interesse pubblico. Ciò posto, è molto prossima al vero la tesi sostenuta dal-l’Appello di Roma nella citata sentenza, ove si cercava di dimostrare « come la legge abbia potuto considerare queste corporazioni quasi imprese autonome per un determinato servizio, ed il pilota pratico più come esercente di questa impresa, che come operaio, e però eccettuarlo dal beneficio dell’assicurazione a carico di chi si serve dell’opera sua, per lasciare l’obbligo all’impresa, come esercente della quale egli lavora e presta la sua opera ». Parimenti è a dirsi delle analoghe conclusioni del Pa-teri, per il quale « le corporazioni dei piloti pratici, sebbene compiano funzioni tecniche, sono vere e proprie imprese nel senso della legge, ossia imprese di speculazione, con riparto poi degli utili fra tutti coloro che fanno parte delle medesime » (1404). Diciamo subito che, tanto la Corte di Napoli come il Pa-teri cadono nel pericoloso errore di accomunare il concetto di impresa con quello di speculazione e di lucro. Ciò, come vedremo, non è esatto. E, pertanto, la sentenza della Corte di Napoli, da noi respinta, è da accogliere in quella parte ove è detto che l’esercizio del pilotaggio ha per fine l’interesse pubblico, com’è da respingere il parere del Pateri in quella parte in cui si considerano le corporazioni dei piloti come imprese di speculazione. Ammesso così il carattere d’impresa nelle Corporazioni dei (1403) App. Napoli, loc. cit. (1404) Pateri, loc. cit. 29 ■ crisafulli