336 non solo perchè ammette che il capitano può liberarsi da ogni responsabilità provando che il danno è dovuto al caso, e da ogni presunzione di colpa provando che al caso è dovuta la contravvenzione, ma ancora perchè ammette che il capitano, a cui e la contravvenzione ed il danno sono interamente imputabili, può sempre liberarsi da ogni presunzione di colpa, provando che le cause dirette ed indirette del danno sono indipendenti dal fatto della contravvenzione (1041). Egli sarà sempre responsabile verso tutti i danneggiati, sempre che il danno sia a lui imputabile, ma cesserà quella presunzione di colpa e quella particolare sua responsabilità, verso gli interessati nella nave e nel carico, di cui all’art. 505. In altri termini possiamo tutto l’anzidetto così brevemente riassumere : il capitano, cui sia imputabile la contravvenzione all’art. 504, 2° comma, può liberarsi da ogni presunzione di colpa verso gli interessati nella nave e nel carico, dimostrando che il danno si sarebbe egualmente verificato anche col soccorso del pilota (1042). 202. - Risarcimento dei danni. — Per quel che riguarda il risarcimento dei danni a cui il capitano contravventore è tenuto verso gli interessati nella nave e nel carico, si applicano (1041) parere del Demanceat, Traité de droit commercial, Paris, 1886, IV, p. 217, che in caso di dubbio se la contravvenzione sia la causa del danno, la colpa del capitano è definitivamente stabilita. Non possiamo condividere questa tesi, sia perchè una presunzione, o è relativa, o è assoluta, nè le due forme possono essere confuse; sia perchè va sempre più prevalendo il concetto che la colpa dubbia debba essere equiparata al caso fortuito. Cfr. art. 2 della Convenzione di Bruxelles sull’urto di navi ed art. 660 della nuova legge 1925 sull’abbordaggio. V. anche Ascoli, op. cit., pag. 233. (1042) È da notare la profonda analogia di tale definizione con l’art. 1809 cod. civ.: « Se il comodatario impiega la cosa in un uso diverso o per un tempo « più lungo di quello che dovrebbe, è responsabile della perdita avvenuta anche « per caso fortuito, eccetto che provi che la cosa sarebbe ugualmente perita quanti do pure non l’avesse impiegata in un uso diverso o l’avesse restituita al tempo de-« terminato nel contratto ». Anche qui, infatti, il fortuito non libera sempre il comodatario, ma bisogna che questi provi che la cosa sarebbe ugualmente...; così come il fortuito non libera sempre il capitano, ma è necessario che questi provi che il sinistro sarebbe ugualmente... Cfr. art. 34 del decreto francese del 12 dicembre 1806.