296 Le esenzioni sono, in sostanza, delle eccezioni alla regola del pilotaggio obbligatorio, dirette o no ad uno scopo utile. Sotto quest’aspetto esse possono classificarsi in : 1) eccezioni che confermano e completano la regola; 2) eccezioni che negano la regola, restringendola o distruggendola per crearne una diversa; 3) eccezioni che negano la regola senza crearne un’altra. Appartengono alla prima specie le esenzioni concesse alle navi per fini che non contrastano con quelli per i quali esiste il pilotaggio obbligatorio. Così in Italia, ove questo, avendo per iscopo la protezione del traffico, vige soltanto nell’estuario veneto in cui la navigazione è particolarmente difficoltosa, tutti gli altri porti possono benissimo esserne esenti senza che perciò la sicurezza pubblica venga a soffrirne. Lo stesso è a dirsi per tutte le esenzioni altrove concesse alle navi di piccolo tonnellaggio, o a quelle destinate al servizio dei porti ovvero a quelle che fanno un servizio regolare e frequente su date linee, sempre che la sicurezza della navigazione sia uno degli scopi precipui per i quali esiste colà il pilotaggio obbligatorio. Dove questo ha invece carattere fiscale, è naturale che siano ammesse solo quelle esenzioni che non possono nuocere al bilancio dello Stato. Appartengono alla seconda specie le franchigie ed i limiti somiglianti a provvedimenti emanati per proteggere determinati commerci o per ovviare ad inconvenienti di natura finanziaria o politica aventi la loro origine nelle leggi che impongono l'uso dei piloti. Tali le esenzioni accordate alle sole navi a vela, ai battelli da pesca e alle navi che trasportano dati carichi. Sono esempi di limiti ed esenzioni di natura finanziario - politica : l’abolizione del pilotaggio obbligatorio in Amburgo per distogliere dallo Stato ogni responsabilità per i danni prodotti dai suoi piloti (936) e la conservazione delle precedenti franchigie stabilita dalla legge francese sul pilotaggio del 28 marzo 1928 all’art. 3 per conciliare gli opposti interessi dei piloti e degli armatori (937). (936) Cfr. Ehlers, loc. cit. (937) Cfr. Ripert, op. cit., I, pag. 934.