70 bligatorio avesse assunto il comando effettivo della nave (244). In nessun caso la Compagnia suddetta è responsabile verso i terzi dei danni derivanti dal fatto che la velocità di una nave sia stata superiore a quella fissata dal regolamento (245). Per gli art. 5 e 6 del codice, l’amministrazione dei porti e dei fari ha un privilegio sulla nave per il pagamento dei diritti di pilotaggio. 58. - Argentina (246). — La legislazione marittima è contenuta nel codice del 1° maggio 1890 (art. 886 - 1378) (247). I vari ministeri presiedono all’amministrazione dei porti della Repubblica, direttamente affidata ad organi locali, fra i quali la Prefectura General de Puertos, dipendente dal ministero della marina ed avente attribuzioni di polizia marittima analoghe a quelle esercitate dalle Capitanerie di porto del Regno d’Italia. II pilotaggio è regolato del decreto del 4 ottobre 1926(248), che modifica le leggi precedenti, e dal decreto 26 settembre 1928 che modifica gli art. 34 e 35 del regolamento del 1926 (249). I vari porti hanno inoltre dei regolamenti locali, quali, ad (244) Trib. Ismailia, 3 marzo 1877, Clunet, 1878, p. 168. (245) Trib. civ. di Mansourah, 24 novembre 1896; Alessandria, 6 maggio 1897 (Autran, XIII, 717). (246) Per la letteratura sul pilotaggio in Argentina, v.: F. I. Oribe, Curso de derecho maritimo, n. 48; L. Goti, Cronicòn del pilotaje en el Rio de la Piata, Buenos Aires, 1924: Carlomagno, Manual de derecho maritimo, II ediz., Buenos Aires, Libr. Restoy e Doeste, 1927, p. 239 sg., n. 861-885. (247) Questo codice è completato dalle leggi del 30 dicembre 1902. (Il 5 ottobre fu introdotto nel Paraguay il codice di commercio argentino con tutte le modifiche fatte fino al 5 ottobre 1899). Con decreto 31 agosto 1926 venne approvato il regolamento della navigazione sulle coste, nei canali, fiumi e porti della Repubblica (Revista de Derecho Maritimo y legislation Comercial, VII, 277), il cui art. 9 recita: « Dopo la visita sanitaria, il capitano o padrone rimetterà all’autorità del porto il ruolo di equipaggio o la sua copia se la nave è straniera, la lista nominativa dei passeggieri ch’essa trasporta, specificando la loro nazionalità, età, stato, professione, provenienza e destinazione, ed il nome del pilota che la conduce ». (248) Dor. I, 1927, p. 520. (249) Rev. de Der. com., ind. y mar., IX, 308.