43 muñe ha eliminato ogni difficoltà, istituendo a carico della cassa del pilotaggio il pagamento di una pensione a beneficio del pilota in ritiro. Oggi gli aspiranti hanno 1’ incarico di aiutare e rimpiazzare gli effettivi (art. 10). Tuttavia, sono, di fatto, considerati veri e propri piloti (132), pur essendo rimunerati con una minor parte delle entrate, e non hanno nulla di comune con i marinai impiegati al servizio del pilotaggio a salari fissi. 36. - Casse pensioni e soccorsi. — Non di tutti i proventi ha luogo la ripartizione. Su di essi vengono operate delle ritenute fissate dal regolamento, al fine di formare ed alimentare delle casse per pensioni e soccorsi, a favore dei piloti ed aspiranti, loro vedove ed orfani. Dànno diritto alla pensione : l’anzianità di servizio e l’incapacità risultante da ferite o malattie contratte durante il servizio. Sia ogni altra incapacità, che la morte, valgono a far prestare i soli soccorsi (art. 24). La legge dà facoltà di scelta fra due modi di costituzione delle casse pensioni e soccorsi. Possono, infatti, queste essere create in ogni stazione ed il regolamento locale ne determina il regime finanziario e le condizioni di allogazione delle pensioni, sotto riserva dei diritti acquistati e delle obbligazioni contratte dai piloti ed aspiranti piloti sotto il regime dell’art. 9 del D. L. del 12 dicembre 1806, i quali diritti ed obblighi sono integralmente mantenuti (art. 24). In luogo delle casse di soccorsi e pensioni, possono però essere stabilite delle casse speciali di soccorso immediato e di pensioni, costituite fra i loro membri dai sindacati di piloti formati in virtù delle leggi 21 marzo 1884 e 12 marzo 1920. In tal caso, le ritenute operate sui ricavati del pilotaggio vengono versate alle casse speciali (art. 25). Sulla natura giuridica delle casse pensioni e sulla competenza dei tribunali in materia, è di particolare rilievo una decisione, in data 20 dicembre 1929, del tribunale civile dell’Havre (133), secondo la quale tali tasse di pilotaggio (nella specie: quella dell’Havre) non costituiscono nè un istituto pubblico, (132) C. di Stato, 6 gennaio 1888. (133) Dor., suppl., 8, 425.