569 È da osservare che anche nella pratica brasiliana, come in quella del Nord-America, il capitano conserva la facoltà di togliere la direzione della nave al pilota incapace (1801): il che dimostra come il comando, di diritto, continui, nonostante tutto, a risiedere nel capitano, a cui sarebbe tolto il solo comando di fatto : circostanza che, come già vedemmo, faciliterebbe la conciliazione con la tesi francese, dalla quale, per altro, i tribunali brasiliani, sancendo l’irresponsabilità dell’armatore per i fatti del pilota obbligatorio, si discostano, non sulla base di un’esplicita norma di diritto positivo, come nelle legislazioni che seguono il medesimo sistema, ma, come riteniamo probabile, per l’influenza su di essi esercitata dal diritto portoghese, al quale è ispirato il codice di commercio brasiliano del 1850 (1802). 311. - b) Portogallo. — Uno dei molteplici punti di contatto fra il codice di commercio portoghese ed il codice tedesco è appunto l’irresponsabilità dell’armatore per i fatti del pilota obbligatorio. Questo principio è chiaramente sancito dall’art. 492, il quale, dopo aver dichiarata la responsabilità dell’armatore per i danni cagionati da colpa del capitano e dell’equipaggio, aggiunge, al § 3, che essa « cessa quando la chiamata del pilota o del pratico sia ordinata dalla rispettiva legge locale », e chiarisce, al paragrafo precedente, che la medesima non vien meno quando il pilota sia facoltativo (1803). L’esistenza di siffatto principio nella legislazione portoghese è stata recentemente ricordata dalla nostra Corte Suprema (1804), in occasione d’una controversia in cui una delle parti in lite aveva avanzato il dubbio che il riportato art. 492 facesse riferimento unicamente alla responsabilità civile del proprietario e non pure a quella della nave — intesa sempre come (1801) Come sopra. (1802) V. retro, § 59. (1803) Cfr. Autran, Code internai, de l’abord..., cìt., 1902, II ed., Paris, pagine 194, 461, 429; Ripert, op. cit., I, 945; Danjon, op. cit., II, pag. 240; F. Ber. lingieri, Corso, loc. cit. Cfr. anche Diena G., Trattato di diritto commerciale internazionale, voi. Ili, 1905, Firenze, p. 340, nota.