228 bile affidare l’incarico di capo pilota, il Ministro per le Comunicazioni può eccezionalmente prorogarne i poteri fino a quando non siavi modo di procedere al conferimento in uno dei modi suddetti (738). Ad 2°) I provvedimenti limitati ai capi e sotto-capi piloti esclusivamente come tali, consistono nella revocazione dell’incarico. Essa ha luogo tutte le volte che ricorrono gli estremi (cat-tivo funzionamento del corpo, nomina di un Commissario straordinario) di cui al succitato art. 27, come anche nel caso di grave mancanza o di provata incapacità, giusto 1’ art. 25 del Regol. La revoca deve, allora, essere ordinata dal Ministero, dietro proposta del Comandante del Compartimento e su giudizio emesso da una commissione nominata dal Ministero stesso e composta di un ufficiale superiore delle Capitanerie di porto, di un capitano di porto e di un capo pilota (art. 25 Reg.). Ad 3°) Ma la categoria di maggior rilievo ed estensione è quella comprendente i provvedimenti diretti a reprimere le infrazioni commesse dai singoli piloti, compresi i capi ed i sotto-capi. Essa si distingue : A) in norme di diritto singolare (739), che colpiscono i piloti esclusivamente come tali; B) in norme di carattere generale, che colpiscono i piloti quali inscritti fra la gente di mare. 153. - Ad A) Sanzioni che colpiscono i piloti esclusivamente come tali : Art. 24 del Regolamento. — Non tutte le disposizioni di questa categoria sono contenute nel cod. per la mar. mere., trovando alcune di esse posto nello stesso Regol. gen. sui piloti e precisamente agli art. 24, 25 e 26: il primo relativo (738) Nel senso del lesto l’art. 27, ult. comma, è stato modificato dal R. D. 7 ottobre 1926, n. 1902 (Gazz. Uff. n. 267). (739) In materia penale tutte le norme sono di diritto singolare non potendo essere estese per analogia, conformemente all’art. I, cod. pen., per il quale « nes-« suno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come « reato dalla legge, nè con pene che non siano da essa stabilite ». La frase « diritto singolare » che si legge nel testo, deve dunque intendersi nel senso di norme esclusivamente relative ai piloti, in contrapposto a quelle comuni a tutta o parte della gente di mare.