283 il capitano dovrà, da parte sua, prestare la massima attenzione ai segnali del battello-pilota (899). Tuttavia, si verifica spesso nella pratica che, pur avendo il capitano l’obbligo di stipulare il contratto di pilotaggio, questo non sia obbligatorio : il che accade tutte le volte in cui l’imposizione non proviene dalle leggi, dai regolamenti o dagli usi (90°), ma da clausole private inserite nelle polizze di carico o nei contratti d’assicurazione. Si tratterà, allora, di un obbligo relativo, valido solo fra le parti, ed atto a produrre, in caso d’omissione, unicamente effetti d’ordine contrattuale. Giova, a tal proposito, avvertire che, poiché, sia l’art. 504 cod. comm italiano che tutte le norme relative al pilotaggio obbligatorio sono d’ordine pubblico e, come tali, inderogabili per convenzione privata (art. 12 delle dispos. prelim. al cod. civ.), non possono mai le parti esonerare per contratto il capitano dall’obbligo di valersi del pilota imposto dalla legge. Ogni clausola in tal senso deve, dunque, ritenersi inesistente e come non apposta; che se poi le parti hanno inteso con essa di costituire la condizione base di tutto il contratto, questa, a sensi dell’art. 1160 (901) cod. civ., oltre ad essere nulla, rende nulla l’obbligazione da essa dipendente. In conseguenza di ciò, — ed in omaggio al principio contenuto nell’art. 1132 cod. civ., secondo il quale: « quan-« do una clausola ammette due sensi, si deve intendere nel senso cc per cui può la medesima avere qualche effetto, piuttosto che « in quello per cui non ne potrebbe avere alcuno », — ogni qualvolta le polizze di carico (902) contengano una clausola e- (899) Alta Corte di Giustizia, 14 aprile 1926, Lloyd’s List Law Reports, XXV, 26. (900) Purché, naturalmente, tali usi siano richiamati dalla legge. (901) Art. 1160: « Qualunque condizione contraria al buon costume o alla legge (nella specie all’art. 12 disp. prel. cod. civ.).... è nulla e rende nulla l’obbligazione da essa dipendente ». (902) È lo stesso se la polizza è d’assicurazione. (903) Così: l’art. 12 della polizza di carico della Soc. An. di navig. «Neptunia», l’art. 13 poi. di car. dell’« Italo-Libica », l’art. 16 poi. di car. della Soc. di nav. '( L’Argonauta », l’art. 19 poi. di car. dell’« Italplata », l’art. 17 poi. di car. del « Servizio marittime a vapore tra Genova, Rio Janeiro, Santos, Montevideo, Buenos Ayres e Rosario di Santa Fe’ », l’art. 13 poi. di car. della Soc. di navig. « Marittima Italiana », l’art. 17 poi. di car. della « Compagnia Genovese di navig.