256 consiglio. È così che, agli accordi scritti o verbali, le necessità del momento sostituiscono le segnalazioni di aiuto. In difesa del nostro assunto, vogliamo qui citare quanto scriveva in proposito il Vivante : a I segnali marittimi, raccolti « in un codice internazionale, costituiscono un linguaggio unici versale per cui le navi si intendono fra loro o coi porti sema-« forici della costa, e non solo per compiere atti di mera ceri-« monia, ma atti giuridici diretti alla conclusione di contratti. « Se eccezionalmente i contratti stipulati in pieno mare per « opere di assistenza sono nulli come viziati esclusivamente nel (c consenso (art. 127 cod. mar. mere.) vanno invece regolati « secondo le norme comuni di diritto tutti gli altri contratti conci elusi per mezzo degli uffici semaforici della costa, p. es. per cc pigliare un pilota locale, per noleggiare un rimorchiatore, per « fornirsi di provviste » (828), Possiamo, dunque, affermare che anche nella formazione del contratto di pilotaggio hanno vita i due elementi comuni ad ogni negozio giuridico bilaterale, ossia : la proposta e l’accettazione. 169. - Loro attuazione pratica. — Da quale delle due parti muova l’offerta, se dalla nave o dal pilota, è irrilevante; occorre solo che la proposta fatta dall’uno sia stata accettata dall’altro, perchè soltanto allora v’ha incontro e fusione delle volontà (829). Di solito, la proposta parte dalle nave che intende chiamare il pilota, e consiste in un sistema già ricordato di segnalazioni ottiche, diverse per l’uso diurno ed il notturno, e conformi alle prescrizioni dell’art. 6 del Regolamento. L’art. 7 dello stesso prescrive al battello-pilota i segnali di risposta, notturni e diurni, per avvisare la nave ch’esso ha raccolto l’appello e che si dirige verso di essa per pilotarla. In ciò sta l’accettazione. Questa speciale forma d’incontro delle due volontà è, appunto, una caratteristica del contratto di pilotaggio, come il Brunetti ha già fatto notare (830). Essa è comune a tutte le legislazioni mo- (828) Vivante, Trattato di dir. comm., vol. IV. -1* ed., pag. 24, n. 1518, lett. /. (829) Cfr. De Ruggiero, cit., Il, p. 266. (830) Bbunetti, op. cit., II, p. 366, n. 299.