95 cè la quale l’urto dovuto ad esclusiva colpa del pilota obbligatorio viene assimilato ad un caso di forza maggiore, essendosi il capitano forzatamente piegato ad un potere legittimo (363). Per identità di ragioni non può essere invocata l’eccezione dell’art. 737 dal proprietario del rimorchiatore che rimorchiasse una nave posta sotto il comando di un pilota obbligatorio (3M). Naturalmente, la disposizione dell’art. 737 non fa venire meno i principi generali sulla responsabilità; permane, dunque, verso i terzi la responsabilità personale del pilota obbligatorio per la colpa aquiliana di cui al § 823 del Codice civile (365). Si potrebbe, tutt’al più, discutere se, accanto alla colpa extracontrattuale sussista anche quella contrattuale del § 278 cod. civ. (366) : il che dipenderà dalla natura dei rapporti intercorrenti fra pilota ed armatore. Nè sono mancati i tentativi diretti a far risalire la responsabilità allo Stato (367). (363) Lewis, op. cit.; Prot. VI, p. 2799 e seg.; Beauchet, op. cit., p. 191; Entscheidungen des (Bundes) Reichs. - Oberhandelsgerichts, Erlangen - Stuttgart, 1871 e seg. XXV, p. 230. Pei casi in cui la vis maior viene meno, vedi Wagner, Handbuch des Seerechts, 87. (364) Beauchet, op. cit., p. 192; Lewis, loc. cit. (365) Ehlers, loc. cit. (366) Schaps, Deutsche Seerecht, 2a ediz., n. 35 e segg. sull’art. 737; Rameica, loc. cit. (367) Ehlers, loc. r-it.; Ramella, nota a sentenza, Dir. Mar., 1927, p. 508; Segelken, Die Rechtsstellung der Lotsen, p. 226; ScHArs, Seerecht, 1921, sul § 737, n. 5. Dottrina e giurisprudenza sono d’accordo nel riconoscere la responsabilità dello Stato in tutti i casi in cui il pilota eserciti funzioni di sanità pubblica, di vigilanza doganale e di polizia delle comunicazioni. Cfr. Segelken, op. di., § 17, p. 61. Per la navigazione del Danubio vige il principio della responsabilità personale dell’armatore per le colpe del pilota anche se obbligatorio: The Augusta, 1886: 6 Asp. M. C., 58, 16; The Prins Hendrik, 1899, P. D. 177; The Dallington, 1903, P. D. 77 ; The Agnes Otto, 1887, P. D. 65. Così recitano gli articoli 89 e 92 del regolamento di navigazione e di polizia del Basso Danubio, come sono stati modificati dalla commissione europea: Art. 89: « Il capitano che ha preso a bordo un pilota fluviale brevettato è sempre responsabile, anche se il pilota è obbl'ga-torio, dell’osservanza dei regolamenti di navigazione e di polizia in vigore nel Basso Danubio, e specialmente degli art. 30 e 44 del presente regolamento»; Art. 92: «La responsabilità del pilota è limitata all’indicazione dei passi navigabili e delle particolarità della navigazione. Essa cessa se si è provato che il capitano non ha tenuto conto di queste indicazioni.