318 di far scaturire dal pilotaggio obbligatorio, inteso come principio d’ordine pubblico a vantaggio della collettività, una obbligazione ex l'ìge di natura privata, intesa a creare un rapporto contrattuale fra capitano e pilota; 2) quello di tenere il capitano al risarcimento dei danni verso il pilota i cui servizi abbia rifiutato, rendendosi inadempiente all’ obbligazione, che verso di quegli la legge gli impone di eseguire. In conclusione, dal suddetto discende che, risolvendosi giuridicamente il pilotaggio obbligatorio in Francia in un’obbligazione legale a vantaggio dei piloti, questi ne derivano il loro pieno diritto a pretendere che essa venga adempiuta, ed, in mancanza, al risarcimento dei danni, preventivamente stabiliti dalla legge in una somma pari a quella della mercede ordinaria (99:i). Vedremo in seguito, esaminando l’art. 505 del nostro codice, come questo diritto del pilota, avente la sua causa nella legge, non esiste nè nella nostra nè nelle rimanenti legislazioni. Va da sè però, che ciò che si è detto per la Francia, vale anche per quei distretti degli Stati Uniti, che fanno ai capitani contravventori l’obbligo di pagare egualmente l’intera mercede o metà di essa (993). Qui, intanto, occorre osservare che, anche nei casi in cui, come nella legislazione francese e nord americana, esiste un’ob-bligazione ex lege intesa a creare un rapporto contrattuale fra capitano e pilota, l’inadempimento di detta obbligazione ex lege non porta seco gli stessi effetti dell’inadempimento di quel rapporto contrattuale (contratto di pilotaggio) che questa obbligazione tende a creare : il primo, infatti, si esaurisce nella stessa clausola penale (pagamento dell’intera mercede) stabilita dalla legge, laddove il secondo porta seco tutte le conseguenze che normalmente derivano dall’inesecuzione dei contratti. Il che ancora dimostra che, anche nella legislazione francese, il contratto di pilotaggio non ha la sua causa diretta in un’obbliga-zione legale, nè coincide con questa, la quale altro non è che un semplice incentivo alla stipulazione di esso, alla stessa guisa di quel che accade nelle altre legislazioni, compresa la nostra. In altri termini, l’obbligo imposto al capitano di adoperare il pi- (992) È, insomma, La clausola penale di cui dicemmo più avanti. (993) V. retro, § 101.