116 della sua adozione, ma ha avuto cura di sopprimere tutte le dispense dal pilotagc compulsory esistenti alla detta epoca (423). Nei distretti ove il pilotaggio è obbligatorio, i capitani delle navi che vi sono sottoposte — cioè, delle non esentate — sono tenuti, sotto pena di un’ ammenda non eccedente il doppio dei diritti di pilotaggio che essi avrebbero dovuto pagare (idem, art. 11, n. 2), a far pilotare la nave da un pilota licenziato del distretto che abbia loro offerto l’opera sua (idem, n. 1, Jett. a ed art. 44, n. 1) (424). A tal fine i capitani di dette navi devono far innalzare un segnale d’appello del pilota e tenerlo inalberato fino a che un pilota licenziato non salga a bordo (idem, art. 43, n. 1) ; essi devono, inoltre, facilitare a questo pilota l’accesso alla nave in tutti i modi praticamente compatibili con la sicurezza di questa (idem, art. 44, n. 1) (425). 83. - Diritto di precedenza. — Il citato articolo 44 stabilisce che, se due o parecchi piloti licenziati offrono, nel medesimo temjto, i loro servizi, il capitano dovrà scegliere quello fra essi che, secondo i regolamenti in vigore nel distretto, ha il diritto o l’obbligo di prendere la direzione della nave. Per contro, se i detti servizi sono offerti da due o più piloti in tempi diversi, il capitano di una nave soggetta all’ob-bligo del pilotaggio, non potrà rifiutare il primo pilota per accettarne un secondo presentatosi dopo; diversamente, egli ca- (423) Art. 10, n. 1: « Salvo disposizioni contrarie in un « Pilotale order », il piti lotaggio continuerà ad essere obbligatorio in ogni distretto ov’esso era obbli-« gatorio all’epoca dell’adozione del presente Act, e continuerà a non essere ob-« bligatorio in ogni distretto in cui non era obbligatorio alla medesima epoca; « e salvo disposizioni contrarie nel presente Act, ogni dispensa dal pilotaggio ob-« bligatorio accordata alla detta epoca cesserà d’essere applicabile ». Una norma interpretativa è quella del n. 2 del suddetto articolo : « Ogni riferimento nel preti sente Act ad un distretto di pilotaggio in cui questo è obbligatorio dovrà, « quando si tratta di un distretto in cui il pilotaggio non è obbligatorio che in « una parte di questo distretto, essere interpretata, se il testo vi dà luogo, come a un riferimento alla detta parte soltanto di questo distretto ». (424) Cfr. in tal senso gli art. 598 e 603 del Merchant Shipping Act del 1894 e l’art. 355 deliaci del 1854. (425) Cfr. Alta Corte di Giustizia, 14 aprile lc26, l.loyd’s List Law Reports, XXV, 26.