282 Viceversa, e per lo stesso ordine di idee, non è da credere che il pilotaggio obbligatorio sia la regola ed il facoltativo l’eccezione, in tutti gli Stati che adottano il primo sistema. Si potrà concludere in tal senso solo quando la norma generale imponga ovunque l’uso del pilota salvo determinate eccezioni, come, per esempio, in Francia ed in Inghilterra; o quando, in mancanza di tale norma, i posti ove il pilota è obbligatorio siano, nel fatto, più numerosi ed importanti che quelli ove il pilota è facoltativo. Ne deriva che, in Italia, il pilotaggio obbligatorio sussiste in via eccezionale, sia perchè manca una norma giuridica imperativa assoluta (895), sia perchè l’uso del pilota è imposto soltanto nel porto di Venezia (896) L’anzidetto non esclude, però, che, anche dove il pilotaggio obbligatorio sia la regola, siano tali e tante le franchigie e le esenzioni concesse dalle leggi o dai regolamenti locali, che, se non nella forma, certo nella sostanza esso ridiventi un’eccezione. Com’è anche possibile che ciò accada nei solo confronti delle navi nazionali, non accordando le leggi territoriali i medesimi benefici alle navi straniere. 181. - Clausole contrattuali d’esonero dall’obbligo di valersi del pilota. — Poiché l’imposizione di valersi del pilota si traduce sempre e necessariamente nell’obbligo del capitano di stringere il contratto di pilotaggio (897), è logico che lo stesso vada esente da ogni responsabilità, sia civile che penale, allorquando il pilota ricusa di prestare il proprio servizio (898); naturalmente (894) Così in Grecia ed in Jugoslavia, ove il pilotaggio è facoltativo in tutti i porti, fuorché a Patras, l’obbligo del pilota è, logicamente, un’eccezione. Diventa, invece, una regola in Rumania, Norvegia, Svezia ove l’uso del pilota è imposto in tutti i porti. (895) L’art. 504 rinvia semplicemente ai regolamenti ed agli usi locali. (896) R. D. 31 gennaio 1877, n. 3664. (897) In tal senso deve interpretarsi l’art. 4 della legge 1928 sul pilotaggio in Francia: « Ogni nave di commercio, entrando nella zona ove il pilotaggio è obbligatorio, è tenuta a fare il segnale d’appello del pilota ». (898) Art. 4 della suddetta legge, ultimo comma: «Il pilotaggio non è dovuto sì; il pilota non si è presentato ».