159 Infine, il R. D. 31 ottobre 1882 promulgava il nuovo codice di commercio, tuttora vigente. In quest’opera di riordinamento è proprio la parte relativa al diritto marittimo quella che ha subito le minori modifiche. Una delle principali riforme, dal punto di vista formale, è stala quella di completare il titolo del II libro, cc Del commercio marittimo », aggiungendovi « e della navigazione », per dichiarare così in modo più esplicito, di quel che non fosse nell’art. 499, che le norme relative devono riferirsi non solo al traffico per mare, ma anche a quello per i fiumi e per i laghi (554). quello di aver considerevolmente ridotto il numero delle disposizioni (631 articoli, invece di 1079) e di aver conferito maggioro autonomia ai poteri del Governatore. Con la recente legge organica per ramininistrazione della Tripolitania e della Cirenaica, del 26 giugno 1927, n. 1013 (Gazz. Uff. 28 giugno, n. 148), sono stati estesi di diritto alla Tripolitania ed alla Cirenaica i codici civile, commerciale e penale, quelli di procedura civile e di procedura penale, quello penale per l’esercito e le relative disposizioni complementari in vigore nel Regno, con l’obbligo di osservarli, per quauto è consentito dalle condizioni locali, e salvo le modifiche ad essi apportate con speciali disposizioni legislative emanate per le colonie libiche (art. 10). In forza della stessa legge e ferma la disposizione precedente, si provvede con decreti reali, su proposta del Ministro delle Colonie, sentito il Consiglio superiore coloniale, sia all’emanazione di norme aventi forza di legge per la Tripolitania e la Cirenaica, che all’estensione a dette colonie di norme legislative vigenti nel Regno. S’intendono, poi, estese di diritto alla Tripolitania ed alla Cirenaica, senza che occorra esplicita estensione, sia le norme legislative, che saranno emanate nel Regno a modifica dei codici estesi alle dette colonie in virtù del citato art. 10, come anche le norme legislative e regolamentari del Regno, richiamate dalle leggi, decreti e regolamenti emanati per le Colonie od estesi ad esse (art. 11). Conseguentemente, rimane i» vigore per le dette colonie il cod. mar. mer. del 1913 ed il relativo regolamento. Quanto ai codici ad esse estesi dal R. D. 20 marzo 1913, essi sono completati da tutte le posteriori disposizioni complementari e da quelle che sono state emanate o che potranno essere emanate dalla data della legge del 1927. (554) Su una vera distinzione fra diritto del commercio marittimo e diritto della navigazione, così scrive il Berlingieri F. a pag. 1 e 2 del suo « Corso di diritto marittimo » (op. cit.): Il diritto marittimo può dividersi in due parti fra loro distinte e cioè: diritto della navigazione e diritto del commercio marittimo. La navigazione è un fenomeno sociale di carattere prevalentemente politico ed economico, il cui regime giuridico riposa, più specialmente, su principi di diritto pubblico (amministrativo, penale e giurisdizionale! a cui s’intrecciano norme di ordine pubblico, norme cioè di diritto privato, ma dirette a tute-