387 Sezione li. — Il pilota e lo Stato. 228. - Il pilota quale pubblico ufficiale. — L’art. 12, II comma, del regol. sul pilot. del 31 marzo 1895 disponeva: « I piloti, quando simio di servizio, ...agli effetti penali e della polizia marittima, si considerano rivestiti di pubbliche funzioni, e devono loro rispetto le persone imbarcate sulle navi nazionali e straniere da essi pilotate » (1177). Fra i regolamenti generali successivi, in quello del 1914 non si riscontrava alcuna espressa investizione di pubbliche funzioni e si riscontrava invece in quello del 1923, il cui art. 11, ultimo comma, considerava i piloti in servizio pubblici ufm fidali. Il regolamento vigente non è in ciò diverso dal precedente. Esso recita, infatti, all’art. 2: «I piloti, nell’esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali, dipendono diretta-mente da comandanti e dagli ufficiali di porto e sono tenuti a coadiuvarli, ogni qualvolta ne siano richiesti, per quanto riguarda il servizio tecnico del porto ». Ed è, appunto, principalmente in base a tale qualifica, che i piloti sono inscritti nell’Associa-zione del pubblico impiego. Il Brunetti (U?8) taccia, senz’altro, il regolamento d’incostituzionalità, per essere andato oltre il pensiero della legge, la quale comunque non indica il pilota come pubblico ufficiale, e giudica tale qualifica inesatta, sia essa permanente o limitata alla durata del servizio, poiché l’attività del pilota non è di diritto pubblico, ma d’interesse pubblico, informata a scopi di lucro e priva di poteri coercitivi, non possedendo egli a bordo (c alcuna di quelle prerogative di autorità e di disciplina che giustificano consimile veste nel capitano o nel padrone » (1179). (1177) Il 1° comma dello stesso articolo li teneva però, nell’esercizio delle loro funzioni, direttamente subordinati ai capitani ed agli ufficiali di porto e li obbligava ad esser rispettosi verso i capitani marittimi, tanto nazionali quanto esteri. (1178Ì Brunetti, op. cit., II, pag. 351-352. (1179) Cfr, Manzini, Trattato di diritto penale, 2a ed., V., n. 1360, p. 49;