417 e l’Aw. Giambattista Benfante chiedevano che il pilota venisse sempre considerato un consigliere del capitano (1280). 241. - Codice e regol. per la mar. mere, della Tripol. e Ciren. Come già molti altri punti oscuri, anche questo veniva illuminato dal codice per la mar. mere, per la Tripolitania e la Cirenaica e relativo regolamento, più giovani d’anni e più progrediti nei principi dei testi corrispondenti della Madre Patria. Codice e Regolamento coloniali accolgono, invero, pienamente e senz’ombra la tesi francese. Ed, infatti — mentre gli art. 106 e 190 del cod. colon, sono identici agli art. 107 e 110, 2° comma, del cod. naz. — l’art. 196 del primo, corrispondente all’art. 201 del secondo, testualmente dispone: « Salvo quanto è disposto dal codice di commercio e dagli art. 106 e 109, circa l’obbligo del capitano di comandare personalmente la nave all’ingresso ed all’uscita dei porti, dei seni, dei canali e dei fiumi, l’avviso del pilota deve sempre essere sentito per quanto si riferisce alla rotta, alla manovra di vele, di ancore, di cavi, di ormeggio e per tutto quanto si riferisce alla sicurezza della nave ». Il medesimo indirizzo seguono, sia l’articolo 399 dello stesso codice : « La mancanza di rispetto e ogni atto di violenza del pilota contro il capitano della nave pilotata, italiana o straniera, sono puniti ecc. », che l’art. 548 del relativo regolamento: cc I piloti nell’ esercizio delle loro funzioni... devono essere rispettosi verso i capitani delle navi ». 242. - La legge 14 giugno 1925 ed il progetto 1931 di cod. mar. — Ma col volgere degli anni e seguendo le orme della giurisprudenza e della dottrina, anche nel diritto positivo nazionale si è andata accentuando la concezione francese, come chiaramente ci attestano tanto l’art. 15 della legge 14 giugno 1925, n. 938 (nuovo art. 663 cod. comm.), che l’art. 3 del Regol. pii. del 1926 (1281). E sebbene tuttora permanga, pur da dette norme attenuato, il contrasto fra gli art. 107 e 201 del cod. m. (1280) Come sopra, p. 155 segg., p. 181 segg. (1281) Art. 3: « I piloti a bordo delle navi pilotate, sia nazionali che estere, debbono ubbidienza e rispetto ai capitani... ». •27 - CRISAFULLI