31 nazionale con le codificazioni separate (95). È perciò che, pur non nascondendoci che « nel diritto della navigazione esiste un distacco netto, che diventa spesso un contrapposizione, tra il diritto edificato e il diritto vigente » (96), crediamo fermamente che la sua età dell’oro non sia molto lontana. 28. - Uniformità di regole. — Poiché il commercio marittimo normalmente si esplica al di fuori dei confini territoriali degli Stati, esso non può essere regolato che da norme universali. Di questo carattere partecipa non solo il diritto marittimo privato, ma anche il pubblico. Rientra nella sfera di quest’ultimo, sebbene non interamente, l’istituto del pilotaggio, sotto for- diritto marittimo, ibidem, p. 327 e seg.; idem, Verso l’unificazione del diritto del mare, Roma 1918 — Contra: Guidi, Per la riforma del diritto marittimo • La limitazione della responsabilità degli armatori ed il progetto di Bruxelles, Roma 1927. Confi-., per questo, F. Berungieri, in Dir. Mar. 1924, pag. 174 e seg. (95) Il carattere autonomo del diritto marittimo è da molti autori vigorosamente illustrato: V. A. Marchieri, L’evoluzione giuridica del traffico nell’ultimo cinquantennio, lezione di commiato), in Riv. di Dir. Comm., 1927, n. 8, p. 365 377 ; Ripert, Traiti de droit maritime, I, p. 1 sg. Cfr. Asquini, Autonomia del diritto mar., in Arch. Giur.. serie IV, voi. IV (88), pag. 206; F. Berungieri, Le precipue caratteristiche..... loc. cit.: «L’internazionalità e la sicurezza della navigazione sono la ragione fondamentale dell’autonomia del diritto marittimo e della intima, organica connessione degli istituti dei due rami dello stesso e cioè di quello pubblico e di quello privato, così da costituirne un separato corpo, tanto nel campo scientifico, quanto nel campo legislativo »; G. Manara, L’autonomia della legge del mare nel campo del vigente ordinamento legislativo, in Dir. Mar., 1929, pag. 18 e seg. Contra: A. Scialoja, La sistemazione scientifica del diritto marittimo, in Riv. di Dir. Comm., 1928, n. 1, p. 1-15; idem, Sistema del diritto liella navigazione, II ed., voi. I, p. 9, Roma 1929; Bonnecase, Traité de droit commercial maritime. Paris, 1923, p. 220, e Le particularisme du droit maritime, Bordeaux, 1921; A Candían, Sulla nuova legislazione di diritto privato in Italia, in Temi emiliana, 1928, 209. La preparazione dei nuovi codici italiani tien conto di questa autonomia. Nel progetto, infatti, del nuovo codice di commercio, non è compreso il diritto marittimo, che, invece, è regolato in un testo unico. (Progetto 1931 di codice marittimo) . (96) A. Scialoja, loc. cit. Cfr. D. Guidi, loc. cit.; Pipía, op. cit., voi. I, pagg. XXXVII - XXXVIII dell’introduzione; L. Mossa, Saggio critico sul progetto del nuovo codice di commercio, in Annuario di diritto comparato e di studi legislativi, Roma, 1927, voi. I, pag. 171.