533 za, la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari del 30 marzo 1911, decisione, a quanto ci consta, unica al riguardo, e precisamente nel senso dell’esclusione del pilota o del pratico locale dal premio di salvamento (1664). Ciò posto, le nostre ricerche devono essere dirette attorno a quelle disposizioni del cod. m. m. e del regol. pii. in cui si vorrebbero trovare gli elementi atti a convalidare la tesi dell’identità fra salvamento e pilotaggio, ossia dell’implicita inclusione del primo nella prestazione del secondo. Or, questa indagine, lungi dal convincerci di ciò, ci lascia ancor più sicuri della bontà della nostra opinione. Ed, infatti : a) gli art. 10-14 del regol., a parte le deduzioni già fat-te (1665), dimostrano che le mercedi, sia ordinarie che straordinarie, sono valutate sulla base della durata del servizio (giorni od ore) e del tempo in cui viene prestato (se di giorno o di notte). Non si tien conto, dunque, nè del pericolo corso, nè del risultato ottenuto, nè del valore delle cose salvate. Esse non rappresentano, pertanto, che la retribuzione di prestazioni ordinarie, poiché sarebbe, fra l’altro, un’aperta ingiustizia compensare il pilota, che affrontando gravi pericoli col rischio della propria vita salva la nave, con la stessa mercede corrisposta al pilota che, pur correndo i medesimi rischi non riesce a salvarla o, il che è peggio, che piloti tranquillamente la nave di notte tempo. Inoltre, quali siano le prestazioni straordinarie del pilota, alle quali corrispondono straordinarie renumerazioni, è detto dal reg. all’art. 11; sicché, delle due l’una: o che l’opera di salvamento rientri nei compiti normali del pilota e, come tale, sia retribuita con la semplice mercede a base di tariffa, secondo il tonnellaggio della nave e la durata del servizio — ipotesi subito scartabile per l’evidente sproporzione di entità fra queste mansioni e quelle di cui al citato art. 11 — ovvero essa sia una prestazione eccezionale, non compresa nel quadro degli obblighi contrattuali del pilota, e perciò sottratta alla disciplina del- (1664) Corte d’Appello di Cagliari, 30 marzo 1911, Dir. Mar., 1911, p. 164; Foro italiano, 1911, p. 1015. (1665) V. retro, § 285. '