PREFAZIONE XLV di usi, di costumi, il ricordo di forme giuridiche &c., rispondono a un determinato ambiente di un determinato tempo: non quello che si presume, ma quello che si può rilevare in concordanza con i documenti del secolo XII \ Che dire poi della leggenda longiniano-eracliana, dove è la eco delle discussioni politico-ecclesiastiche fra Roma e Costantinopoli, svolte intorno al costituto Costantiniano, reso attuale nel suo valore giuridico dopo la riesumazione di Leone IX, e così vive in pieno sec. xii P Per lo studio delle posizioni concettuali del momento, che trascendono la ristretta cerchia della vita e dell’interesse veneziano, quella strana scrittura, qualunque sia il suo valore, ha pur diritto di esser presa in considerazione, tanto più se autore fu chi a quelle discussioni prese parte. Longino, Narsete, Eraclio, sono pure finzioni, e la storia delle loro azioni non potremo ricercarla in questo componimento: neppure prenderemo sul serio la discussione, come fatto remoto, delle relazioni veneto-bizantine, espresse del resto con la scorta di situazioni di fatto attuali. Ciò che conta è il motivo ideale e dialettico, che è dibattuto, e può rappresentare una determinata posizione concettuale, qualunque essa sia, o espressione personale del compilatore o patrimonio di più vaste zone. Anche se non è che l’applicazione esemplificativa e stravagante (e puramente soggettiva) di principi generali, il valore storico non resta perciò eliminato, perchè, se non altro, è testimonianza del modo di interpretare quei principi generali sotto l’ispirazione di una mentalità, che si aggira in quell’àmbito. 1 Cf. Besta, Nuove ricerche cit., p. 36 sgg., 60 sgg.