— 27 — Ed il corteo religioso che sul principio del V secolo trasportava dal campo Cimare in città le ossa del protovescovo Mauro era, per Parenzo, l’ultima pagina dell’epopea romana ; era la solenne sconfessione di tutto un passato. Infatti era ancora in vigore il divieto delle dodici tavole „ hominem mortuum in urbe ne sepelito neve urito“; era ancora in vigore il relativo divieto dello statuto municipale romano ') e del codice teodosiano 2) ; ma la cittadinanza aveva più gravi apprensioni che non i paragrafi delle leggi, rimaste senza paladini ; ed in mezzo al gran crollo delle forze umane, il popolo sospinto da mille pericoli e da mille ansietà non vedeva altra salvezza che nell’aiuto del cielo. E quando si diffuse la novella, che l’avanzata di quell’Attila, che con un’invincibile orda di assassini aveva annientato in un bagno di sangue la forte Aquileia (452 d. C.), era stata arrestata non da eserciti, non da soldati, non da baluardi, ma da un inerme sacerdote dietro il cui capo fiammeggiava nel cielo la spada del nuovo dio, come non gridare al miracolo ? come non abbandonare definitivamente ogni fiducia nelle vecchie divinità che non eran state in grado di difendere i propri templi, nelle vecchie leggi, che non avean saputo tutelare i cittadini romani, nel vecchio regime che, dopo tante vittorie, non avean saputo frenare la baldanza dei nuovi nemici? E così gradualmente un po’ per la pressione degli eventi, un po’ per l’accondiscendenza dei decurioni, un po’ per l'abilità dei reggitori della chiesa, andò a formarsi tutto un nuovo ordine di fatto e di diritto ; ed accanto alle autorità municipali vediamo sorgere e consolidarsi quella del vescovo, che organizza definitivamente la sua chiesa, detta leggi, decreta e giudica i!) non in nome del popolo romano, ma in nome di Dio, ed alla generosità dei donatori sostituisce un po’ alla volta l’obbligo delle decime. *) Lex coloniae Genetivae c. LXXIII. 2) Cod. Theod. 9 17.6; vedi anche Cod. lust. 3, 44, 12. 3) Il Codice teodosiano (I, 27, 1 ediz. Hanel) riconosce carattere legale al giudizio dei vescovi, se richiesto dai contendenti, senza appello ai tribimali ordinari.