— 71 — La curia, il curatore, il difensore ed il vescovo erano le supreme autorità cittadine. Il difensore oltreché tutelare i cittadini contro l’applicazione oppressiva delle leggi, doveva regolare i prezzi dei viveri ed impedire abusi da parte dei venditori. Il curatore aveva il diritto di sindacare l’operato della curia, affinchè le sue decisioni fossero conformi alle leggi ed all’ equità. Il difensore od il curatore, a meglio intorbidare l’importanza delle autorità autonome, venivano confermati od a dirittura nominati dal governo centrale. A capo della provincia, e più precisamente per 1’ amministrazione civile, stava un preside, judex ordinarius o eognitor che aveva il controllo in seconda istanza su tutta 1’ amministrazione provinciale; alla testa del potere militare della provincia stava invece il conte goto (comes Gothorum o tribunus provinciae). Del dominio Goto la nostra provincia serba un documento importantissimo dovuto a Cassiodoro. E precisamente verso il 536, in seguito alla carestia altrove dominante ed ai grandi bisogni di rifornimento nell’incipiente guerra coi bizantini, il governo del re Vitige impose all'Istria — favorita da una buona annata — una straordinaria contribuzione in natura, obbligando gli abitanti a vendere le loro derrate al messo del governo ad un prezzo prestabilito. La disposizione era grave e Cassiodoro ebbe l’incarico di indorare 1’ amara pillola. L’ abile statista, coll’ istessa penna che aveva decantato le lodi della Calabria (Variarum L. XII, Ep. XV) vergò un decreto, nel quale 1’ esosa contribuzione orpellata da considerazioni d’indole economica diventava quasi una cosa secondaria in mezzo al brillante quadro che il ministro stendeva della nostra provincia1). Certo gl’istriani non avranno ') Quest’ è 1’ epistola XXII « Provincialibus Istriae Senator praef. praet. » del libro XII delle Variarum. Notinsi specialmente i passi seguenti : « Commeantium igitur attestatione didicimus Istriam provinciam matribus egregiis fructibus sub laude nominatam, divino munere gravi-dam, vini, olei, vel tritici praesenti anno foecunditate gratulari. Et ideo memoratae species in tot solidos date (non datae come erroneamente nel testo) prò tributaria functione, qui vobis de praesenti prima Indietione reputentur... Sed quoniam nobis in maiore summa sunt quaerenda, quae