— 236 - che vi sieno anche accolte non poche modificazioni, proprie del diritto intermedio e dovute in gran parte all’ influenza de’ nuovi rapporti economico-sociali, creati dalle circostanze di luogo e di tempo. Anzi tutto, non è meraviglia che sia disparita la quadruplice distinzione, di valore, oramai, puramente dottrinale, de’ contratti reali, verbali, letterali e consensuali. Tutti i contratti tendono a fondarsi su la base dell’ accordo delle parti contraenti '). Ma anche qui, abbiamo poche norme generali soltanto. Più in particolare, gli statuti si occupano della compravendita, della locazione e conduzione, della donazione e della permuta. Singole norme si hanno sui contratti agrarii, regolati, in gran parte, dalla consuetudine. Fu uso assai antico di rivestire i contratti di forme scritte (III, 38) ; solo più tardi, per alcuni, in ispecie, fu sostituita la forma orale, alla presenza di due, tre o più testi-monii. Gli statuti ricordano in proposito (III, 39) la compra-vendita d’ animali. Ma in tempi posteriori (ibid.) si perfezionavano in tal guisa anche i contratti di locazione e conduzione e d’ enfiteusi. La forma scritta si richiede espressamente soltanto per la compravendita, la permuta e la donazione (II, 27) ; ed anche qui si riproduce un tenace uso romano volgare, ricordato assai spesso dall’ antico formulario notarile 2). Inoltre, si richiedono per tutte e tre le specie di contratti molte altre cautele, e prima quella della pubblicità e delle cridae, tanto diffuse nella legislazione del medio evo. Specie chi vuol vendere, donare, permutare un immobile (II, 27) deve provare, davanti alla curia, di esserne proprietario, sia con testimonii giurati, sia con documenti, sia per conseguita usucapione. La vendita segue sempre per prezzo determinato, e in numerata ’pecunia (III, 37). I contraenti devono, inoltre, giurare davanti alla curia che il negozio giuridico non è fit- *) Cfr. Solmi, Diritto ¿tal., 803. 2) Cfr. Fantuz/.i, Monuvi. ravennati, I, 191, e Ficker, Forschungen z. Iieictis. u. Hechtsgesch. Italiens, III, 111,