compreso 1). Ed è naturale, dato il processo di trasformazione, subito dall’ istituto. Al quale, non v’ è dubbio, ne’ tempi anteriori apparteneva tutto il popolo, con le due classi, mnìores et minores; ma, poco a poco, i mnìores, la cui caratteristica di nobiles, connives nobiles, è sempre più messa in evidenza, finiscono con l’imporsi e arrogarsi l'esclusivo diritto dell'amministrazione e di coprire le cariche cittadine. Già, fino al 1364, queste ultime erano tutte emanazione diretta del consiglio generale, ad eccezione dello stimatore (I, 17); dopo quell’ epoca anche questa concessione all’ elemento popolare vien tolta (III, 61). Poiché, a Parenzo, accadde, senza dubbio, in epoca che non possiamo meglio precisare, ciò che è avvenuto a Venezia, dopo quella che fu impropriamente detta la serrata del gran consiglio del 1297, sotto la ducèa di Piero Gradenigo. E, come a Venezia, in base ad una consuetudinaria interpretazione della parte del Gradenigo, non erano ammissibili al maggior consiglio che coloro il cui padre od avo era stato del consiglio stesso : principio che ridusse le cariche ereditarie, e che con parte, presa nel 1314, fu implicitamente fissato, finche non lo fu anche esplicitamente nel 1323 ; cosi a Parenzo, già per lo statuto, elaborato nel 1363 su le leggi anteriori, troviamo stabilito che nessuno possa essere del consiglio itisi pater aut avus fuerit de dicto consitio : un principio, adunque, che categoricamente stabilisce l’ereditarietà delle cariche cittadine. Non sappiamo, quando ciò sia avvenuto : ma, data la gran simiglianza della nostra disposizione statutaria con la consuetudine veneta ; noi incliniamo a credere che la serrata parentina si fissasse, ad imitazione di quanto si era svolto a Venezia, subito tra il cadere dei secolo XIII e i primi anni del XIV. Dopo il consiglio, ed accanto al podestà, hanno grande importanza i giudici, quattro di numero (I, 3), che assistono il podestà nell’ amministrare la giustìzia, civile e criminale. Possono, sia ogni singolo, sia tutti insieme, in nome del podestà, infligger pene pecuniarie, a tutela dell’ ordine. Li convoca, ad sommi campatine, il podestà, o il suo vicario. Sorvegliano, inoltre, i cattaveri e i giustizieri; assistono il podestà nel rendimento de’ conti de’ camerlenghi e fonticari ; ed, ogni ’) Vergottin, op. cit., p. 37, 42.