— 9 — minate dai duoviri o dagli edili, e simili. Essi si radunavano di regola in un locale apposito (curia) che doveva essere consacrato dall'augure (locus effatus) ed al caso anche in un templi un. ad 3. Infine il potere esccutieo veniva esercitato, entro il margine dello statuto municipale e delle deliberazioni dei decurioni, dai duoviri (o duumviri) iure dicundo, dagli edili e dai questori, cariche queste che, rinnovandosi ogni anno, non lasciarono alcuna traccia nelle lapidi parentine I duoviri iure dicundo oltre ai diritti superiormente accennati avevano 1’ amministrazione della giustizia e fungevano quali giudici di I istanza in cause civili e penali. Questa triplice ripartizione dei diritti municipali (popolo, consiglio dei decurioni e cariche esecutive) ed il nesso statuito tra 1’ uno e 1’ altro elemento fecero si che i municipi potessero avere vita lunga e prospera ; lo tendenze del popolo si rispecchiavano annualmente nella nomina delle cariche e l’esperienza dei decurioni dava la necessaria autorità alle loro deliberazioni ; sì che il vecchio ed il nuovo trova-vansi sempre commisti in armonico accordo senza che l’uno potesse sovverehiare od ignorare 1’ altro. presso i ministeri. Si sceglievano personaggi cospicui ed influenti, possibilmente residenti