— 243 — liberandum, 1’ altro ad qitaerendum adeocatum e il terzo, che è perentorio, ad rcspondendum. Per crediti Ano a venti libre de’ piccoli, il reo deve rispondere nel primo termine. Egualmente si procede nelle controversie riflettenti gli immobili (II, 4). salvo che il reo riceve cinque termini, 1’ ultimo de’ quali è perentorio. Sono ricordati pure negli statuti alcuni istrumenti, che, dato anche il carattere pubblico rivestito dal notaio, sono capaci di immediata esecuzione : sono detti mandati, o scritture con pegno mobile, o atti volontarii, in opposizione agl’ istrumenti semplici (II, 3). In questi casi, trattandosi, in fondo, di atti guarentigiati, o confessionali, essi bastano a far terminare la lite (II, 3), e il giudice ammette, senza più, il procedimento esecutivo, se non sono eccepiti con querela di falso. Questi strumenti (II, 62) hanno vigore esecutivo per cinque anni, scorsi i quali non sono ammessi in giudizio, se non risulta mediante pubblica scrittura che vi furono già prodotti in antecedenza, o se non vengono rinnovati, prima che scada il termine, dal cancelliere del comune. Fu già notato che in certi casi ha luogo, nel processo, un’abbreviazione de’ termini ; ora, col medesimo rito, si trattano anche le cause (II, 42) per questioni di mercedi d’operai, che vanno discusse in qualunque giorno, anche festivo, e su le quali si fa ragione summaria senza alcuna contraddizione. Così pure, sommariamente (II, 21) si trattano le cause de’ forestieri. Ora, si scorge anche ne’ nostri statuti, come in genere nel processo civile dell’ epoca, la tendenza a semplificare le formalità ed abbreviare i termini della cognizione ordinaria, ed introdurre il processo sommario, che, se per una parte si addentella al summatim cognoscere delle fonti romane, per l’altra subisce 1’ influenza del processo abbreviato, in uso sin dalla fine del secolo XII nei giudizii ecclesiastici. E sebbene di co-desto processo non ritroviamo in Istria sviluppato un intero sistema, pure ne abbiamo tracce anche in altri statuti della provincia '); ma la rispettiva formola completa simpliciter, de plano, sine strepitìi et figura iudicii, di provenienza canonica, >) Rovigno, II. 12, 13; Pola, II, 1, 9.