— 209 — ispecie, noi potremo giungere ad una conclusione, se non sicura, probabile almeno, su 1’ epoca della compilazione del nostro statuto. E, se dai documenti che, assai scarsi, dal secolo XI vanno fino alla prima metà del XIV, nulla possiamo ricavare per jstabilir con certezza 1’ epoca che cerchiamo ; in ogni caso, vi si può trovare, qua e là, qualche indizio prezioso. La stessa storia parentina, dall’alto medio evo all’epoca in cui la città, già da lunga pezza costituita a comune, si dedica definitivamente a Venezia, è ricca di ammaestramenti e notizie, che, indirettamente, possono giovare alle nostre ricerche. E convien tenere, anzi, presente più che mai codesta interessante pagina di storia parentina; perchè essa è la chiave per penetrare il secreto del modo, onde avvennero la costituzione del comune e la formazione delle sue leggi. Poiché, come dal perpetuo dissidio fra il potere de’ patriarchi d’Aqui-leia e dei vescovi, che pretendono rivendicare i loro diritti di signori feudali, spesso in base ad apocrifi privilegi, e la popolazione indigena, che resiste con ogni mezzo, escono, a poco a poco, rinvigoriti gli elementi che formeranno il comune ; così questo stesso elemento indigeno e popolare, dopo strappati uno ad uno i privilegi a’ vescovi ed a’ patriarchi, trova appunto in queste lotte tenaci 1’ energia per conservare integro il suo patrimonio di diritto privato, senza che la feudalità arrivi a sopprimerlo, o infiltrarlo gran fatta d’elementi barbarici. Dell’esistenza de’ quali, a Parenzo, prima dell’epoca statutaria, non ci è restata che qùalche vaga memoria ; e anche questa nel diritto penale, dove le influenze esterne sono sempre più faciii. Se, come par certo, il patto, giurato nel 1060 tra il marchese Wodalrico, il conte Engelberto, i vescovi e i vassalli maggiori '), tocca anche Parenzo ; noi possiamo gittare uno sguardo retrospettivo su gli elementi, onde si era nutrito il diritto penale nell’epoca più antica del feudalismo. E se per l’omicidio non troviamo stabilita la composizione barbarica, ma fissata, invece, la pena di morte con la distra- ') Kandler, Cod. dipi., I, sul) 1000. 14