— 241 — Ammesso il principio della rappresentanza, se esistono solo nipoti ex filio o ex filia, succedono in parti eguali e per capi; se esistono più nipoti, figli di più figlioli del de cuius, succedono per stirpi, sempre salvo l’obbligo delia collazione. Vengono poi alla successione gli ascendenti paterni, e i materni, in modo che il più vicino di grado esclude quello più lontano; indi i collaterali, cioè fratelli e sorelle unilaterali e i loro discendenti in primo grado in luogo del padre. Delazione e divisione, come sopra. Seguono gli altri collaterali, con le regole stesse. Come si vede, abbiamo qui la successio ordinili», che s’intende, come è espressamente detto, ne’ matrimonii a comunione di beni : motivo per cui non è ricordata la successione della moglie, la cui posizione e i cui diritti patrimoniali sono garantiti in base alla consuetudine, con riflesso alla natura stessa del matrimonio. Da ultimo, i beni vacanti si devolvono al comune. Chi vuol essere immesso nel possesso dell’ eredità ab intestato (II, 82) deve presentarsi alla curia e provare il proprio diritto. Segue il solito procedimento ad cridas per dar tempo ad eventuali aventi diritto d’insorgere. Scorsi trenta giorni senza opposizione, l’eredità può venir adita, eventualmente col benefìcio dell’inventario, e l’immissione nel possesso segue con atto giudiziario. Resta, in ultimo, a dir brevi cose intorno al procedimento civile, sempre ne’ limiti di quanto risulta dallo statuto. Già lo vedemmo funzionar nella pratica, esaminando la sentenza del 1293 ; e vi abbiamo notata l’influenza del risorto diritto romano e della pratica, dovuta alla chiesa e ai tribunali ecclesiastici. L’esame di quella parte dello statuto, in cui è più largamente svolto codesto processo, di stampo prettamente romano-canonico, ci condurrà agli identici risultati. E, in prima linea, riguardo alle azioni, sono riprodotte, anche qui, le teorie romane ; salvo che il diritto canonico modificò, slargandoli, i principi romani, col far accettare la norma che ogni diritto produce azione, senza bisogno di ricorrere alle complicate distinzioni del processo romano. La caratteristica del nostro procedimento è l’abbandono della forma orale, che cede davanti alla sempre maggiore impor- lo