— 231 — Soltanto, nell’interesse della nostra trattazione, dobbiamo rilevare che vorremmo vedere più largamente svolta, e meglio iìancheggiata di prove, la ingegnosa ipotesi del prof. Leicht, circa l'origine del regime a comunione di beni del matrimonio istriane dalla fraterna compagnia, instituto peculiare anche a Parenzo, e in base al quale i figli non separati dalla famiglia avevano il godimento in comune de’ beni paterni e materni, dopo morti i genitori, fino all’epoca legale della loro divisione. Poiché, se' appena il matrimonio fonda e fa sorgere la comunione de’ beni ; se esso ne è, anzi, il presupposto, tanto in Istria che altrove : la fraterna compagnia non dovrebbe piuttosto esserne una conseguenza legittima, in cambio dell’origine ? A noi, in genere, una serie di disposizioni del nostro statuto, in argomento, sembra che si svolga da questo principio delle comunione matrimoniale. Così, quella che vieta alla moglie, sposata secondo l’uso istriano, di obbligarsi senza 1’ assenso del marito ; e così il divieto al marito, costante il matrimonio, di vincolare i beni della moglie, ove essa non vi si sia espressamente obbligata con instrumento. Il patrimonio comune va qui salvaguardato anche con riguardo a’ figli e alle figlie, che, morti entrambi i genitori, restano indivisi e succedono egualmente ne’ beni paterni e materni. Ritorna poi, anche qui, il concetto che i figli emancipati, cui fu assegnata una certa parte, e le figlie dotate ricevono tanto di meno quanto hanno avuto per i titoli predetti, viventi i genitori. Nè gli emancipati e le dotate s’intendono in fraterna compagnia. Degli altri, rimasti insieme, il maggiore regge e amministra i beni comuni per sè e i fratelli minori, finché raggiungano l’età legittima, dopo la quale è tenuto al rendimento dei conti. Anzi, prima dell’età legittima, non è ammessa la divisione, la quale, in ogni caso, ad esser valida, deve venir poi fatta con istrumento notarile, e confermata dalla curia. Della fraterna compagnia, abbiamo traccie anche nella legislazione veneta e in Sardegna, come pure in qualche statuto della Dalmazia. Non ne affronteremo noi certo il problema dell’ origine : ricordiamo però che 1’ Ecloga isayrica