— 212 — secondo lo stesso documento, il diritto di conoscere in materia de feudi.*, dovrebbe alludere, secondo ne pensiamo, alle svariate disposizioni statutarie sul modo di tenere il suolo a titolo di enfiteusi o livello, o per altro rapporto similare, da parte della popolazione laica ; se sotto l’espressione fendimi si possono, come riteniamo, intendere le terre assegnate alla comunità, per le quali in antecedenza venivano pagate le decime al vescovo, signore eminente, e che ora, invece, divenuto il feudo un istituto economico, venivano trattate in base alle leggi civili, che le avevano persino dichiarate capaci d’ usucapione da parte di privati, o venivano locate dal comune ai privati stessi, verso il pagamento del canone o del censo, o d’ altra corresponsione, a seconda della natui-a del rapporto giuridico. In quest’epoca, quindi, sarebbe stata già compiuta la compilazione di alcuni capitoli del libro II degli statuti, in ispecie dei cap. 28, 31, 32, 35. Ma ancor più sicuro richiamo è in questo documento del 1258 ad una peculiare disposizione dello statuto. Ite»?, dice il vescovo, quod precepturìi, quod fecerunt, scilicet quod nliquis laicns non recipint aliqiiem cleriami commissariiwi, scilicet sub poenn vifiintiquinque librnrum, debennt revocati. Ora, meno la pena pecuniaria, questa disposizione è riportata testualmente al cap. 80 libro II dello statuto, che proibisce ai chierici di funger da esecutori testamentarii nelle disposizioni d’ ultima volontà de’ laici. Tralasciando altre testimonianze sul processo penale, e su 1’ uso della tortura, che non trovano riscontro esatto negli statuti ]) ; pare che dall’ esposto si possa concludere che una parte almeno delle disposizioni statutarie del secondo libro attuale sia stata già compilata nella seconda metà del secolo XIII. E nuovamente possiamo osservare che intorno a questa epoca anche per le altre città principali dell’ Istria abbiamo ricordi di statuti municipali. Di quelli di Capodistria, ad esempio, è ricordo non dubbio nel 1239: nel 1264 si parla di sta- *) Cfr., por qualche disposizione