— 233 — E veniamo a' diritti reali. 11 concetto della proprietà è quello del diritto romano, quale fu interpretato dalla scuola e dalla glossa: è il dominio assoluto ; il diritto di pieno godimento e di disposizione della cosa, definita nello statuto come un diritto di disporre ad, ogni volontà del proprietario, come di cosa propria liberamente e senza contraddizione d’ alcuno (II, 31) ; e la definizione lia, senza dubbio, reminiscenze dell’antico formulario diplomatico. Vi ebbero, inoltre, largo sviluppo gli altri diritti reali, che avevano per contenuto un godimento esteso della cosa: i invaili re aliena delle fonti romane ; e tra questi, nello statuto., hanno posto importante 1’ enfiteusi e la sua filiazione diretta del livello. L’ usufrutto (TI, 78) conserva aneli’ esso il contenuto romano di ins utendi, fruendi, salva veruni substantia. È ricordato, fra gli obblighi dell’ usufruttuario, quello di usar della cosa come un bonus pater familias, senza eseguirne cangiamenti, che ne possano alterare la forma ; anzi, gli è fatto obbligo di migliorare, piuttosto, la cosa. Tra i modi di costituire 1’ usufrutto, gli statuti ricordano il contratto e il testamento. L’ usucapione, come mezzo acquisitivo di proprietà, assume anche forme romane (II, 31) : salvo che il termine generale di prescrizione non è quello romano di trent’anni, nè quello di venti, introdotto dal diritto longobardo; ma, seguendo una via di mezzo, lo statuto dispone che, per usucapire, ci vogliono quindici anni di possesso pacifico e quieto, senza lite, o controversia, che ne interrompa la decorrenza del termine. Il quale, incliniamo a credere sia stato introdotto per influenza aquileiese, riscontrandosi appunto quello di quindici anni per usucapire, più specialmente nelle terre del Patriarcato d’ Aquileia *). Inoltre, lo statuto conosce (ibid.) una prescrizione estintiva di sette anni per i terreni soggetti a pagamento di un canone, o tenuli per enfiteusi, o livello, ita la prescrizione di quarant’ anni, e quella ab immemorabili, quest’ ultima spe- !) Così anche a Capodistria. Cfr. anche Parlarli, friul., 1277, Juliani, Chron. ; Stat. Cadubr., II, 51 ; Sf. Trieste, 1550, II, 10, ap. Pertite, IV, p. 483.