— 228 — ai regolari ed ai chierici davanti alla curia laica, certo per rappresaglia contro i vescovi, che negavano di render giustizia ai cittadini di Parenzo davanti al foro ecclesiastico. Ma queste e le restrizioni del 1. Il, 23, per cui un chierico, che adisce la curia cittadina, convenendovi un laico, è astretto a dar la cautio, o pieggieria secolare, come dicono gli statuti, (delle altre limitazioni parleremo più avanti) non possono derivare da influenze bizantine, come giustamente osservò il prof. Leicht *) ; e, forse, nemmeno in via diretta da’ canoni ecclesiastici; ma ripetono piuttosto la loro origine dalle lotte del comune contro il potere de’ vescovi. Un’ origine, dunque, tutta storica e locale, non altrimenti che quella delle analoghe disposizioni contro i chierici, contenute negli altri statuti istriani. Sui rapporti fra genitori e prole, e sui diritti di famiglia, gli statuti ci danno anche ragguagli e disposizioni peculiari, di non poco interesse. Ci imbattiamo subito, per entro alla salda compagine familiare, nell’ istituto prettamente romano della patria potestàs (II, 64); dalla quale dipendendo, i figli non possono contrarre, nò alienare i beni di provenienza paterna, nò disporre, in altra maniera, degli stessi. Dalla potestà paterna tanto i figli che le figlie escono per emancipazione espressa, e gli emancipati non sono tenuti alle obbligazioni paterne. Vi rispondono, invece, con la sostanza del padre, fino che gli sono soggetti; liberi, invece, da simili obbligazioni sono i beni della madre (li, 66) ; e le due disposizioni trovano un addentellato nell’ istituto della fraterna compagnia e del matrimonio a comunione di beni, di cui vedremo in appresso. A concetti volgari, persistenti nella consuetudine, ci richiamano forse 1’ emancipazione tacita delle figlie, dotate con. *) P. S. Leicht, Note ai doc. istriani di diritto privato dei secoli IX-XH, in Miscellanea di studi in onore di Attilio Hortis, 1910, 1, p. 196-7. Quando noi scrivevamo il nostro studio Sul matrimonio a comunione di beni in Istria (1908) ci era ignoto l’interessante studio del eli. prof. Leicht; e fu per noi una grande soddisfazione il vedere che le nostre ipotesi trovarono una nuova conferma ne1 suoi validi argomenti.