- 235 — soltanto pubblicamente, mediante la curia, notevole passo in avanti sul diritto romano ; e, scaduta F obbligazione, viene dato al debitore un termine di riscatto, entro il quale gli è concesso di estinguerla. Altrimenti la vendita del pegno segue mediante il podestà ed i suoi giudici, pubblicamente, vale a dire ad cridns, premesso l’invito a’ creditori pignoratizii di comparire, entro quindici giorni, se in Istria, entro trenta, se fuori di provincia, davanti alla curia, a insinuare il loro diritto di pegno e comprovarlo con giuramento, o in altro modo. La vendita segue al plus offerente ; indi lux luogo la ripartizione fra i creditori del prezzo ricavato, secondo la regola : prior tempore, potior iure, o in base a privilegio speciale, a seconda della natura del credito. Gli statuti distinguono : crediti anziani e crediti legittimi. Fra i legittimi sono da annoverarsi : le pigioni dei fondi urbani, già scadute, indi quelle dell’ anno in corso ; gli affitti de’ fondi rustici. Fra gli anziani, a seconda della poziorità di tempo di ciascuna categoria, si ricordano : quelli derivanti da precetti (atti guarentigiati) e sentenze ; da chirografi ; da obbli-gaziotii senza documento, ma comprovate in altra guisa (testimoni! o giuramento). Mentre i principii che regolano i crediti anziani possono discendere da una nota costituzione di Leone, riprodotta nel Codice di Giustiniano :) ; ed è pur romana la regola che il di più (hgperocha) ricavato dalla vendita del pegno deva restituirsi al debitore ; a concetti prevalentemente germanici ci richiama 1’ altra disposizione statutaria, in forza della quale, estinto per vendita il pegno, e non soddisfatto pienamente il credito, resta 1’ obbligazione di tutti i beni del debitore per il residuo. Naturalmente, qui non si può parlar più di un diritto reale, e rimane la mera obbligazione personale del debitore, il quale risponde con tutti gli altri beni e con la persona, e può venir carcerato fino all’estinzione totale del debito e alla tacitazione di tutti i creditori. Quant’ è alle obbligazioni, se anche qui troviamo riversati nello statuto molti principii di diritto romano; va da se ') Cod. c, 11 qui potiores, Vili, 18.