— 70» — In piirl tornilo fu certo statuito (il documento relativo non ci fu conservato) che il tributo da pagarsi al fisco venisse versato per una metà dal vescovo, quale rappresentante della chiesa, e per l’altra metà dai possidenti in proporzione delle loro rendite. vilegio, e non hanno alcun significato le multe reciprocamente comminate pei contravventori, giacché rispetto alle decime, il vescovo mai sarebbe incorso nella penale, laddove è possibile prevedere che un futuro amministratore dei boni della chiesa abbia potuto pretendere più del quarto della rendita lorda. Si noti anche che il privilegio sancisce con termini diversi l’obbligo alle decime ; quest’ ultimo è generale ; colpisce tutti gli abitanti del territorio di Parendo e va calcolato su tutta la rendita lorda, tanto sulle derrate che sugli animali ; esso è anche un obbligo assoluto che non va considerato come il correspottivo di qualche titolo speciale spettante al percipiente (itine alìqua conditione). La nostra interpretazione sulla quarta de vìnci? et de agria troverebbe una tal quale conferma anche nel placito del Risano là dove gli istriani si lagnano che i vescovi falsifichino i contratti di enfiteusi e di affittanza e soggiungono « Da vineis nunquam in tertio ordine tulerunt sicut nunc faciunt, nini tantum quarto » che dovrebbe tradursi : « dalle vigne non ebbero mai, come ora fanno, il terzo, ma solo il quarto della rendita » L’esempio di Eufrasio si sarebbe quindi generalizzato ; e solo in seguito i vescovi quanto parve loro di aver chiesto troppo poco, elevarono la pretesa dal 25 % ftl 33 % della rendita lorda. Partendo dai criteri qui esposti, il compilatore ha tentato la ripri-stiuazione del documento originario; il tentativo si limita soltanto alla eliminazione delle probabili interpolazioni posteufrasiane, rinunciando naturalmente a restaurare le parti verisímilmente cancellate. Segue la trascrizione del Privilegio sulla scorta della dizione del dott. lienusui colla sola differenza che qui sono poste fra parentesi e scritto in corsivo le supposte interpolazioni : sono solo scritte in corsivo le frasi che nell’ originale avranno probabilmente avuto un altro tenore : «In nomine Patris et filij et spiritus sancti amen. Imperante Flav-Iàno (cioè Flavio Iuatiniano) Romanorum imperatore triumpathore Augusto Anno Imperij eius XVI die vero XX°IIII mensis martij Indictione VI feliciter Nos qnidem dei gratia Eufrasius parentine ecclesie presul cunc-torum pupillorum Viduarum et orphanorum pastor in ecclesia Beate Marie Virg’inis et sancti Mauri martiris qui pro Christi nomine martirij palmam non recusavit aceipere Residentibus nobiscum Constantio et Laurentio directis ab urbe Roma a Flav.Iàno Imperatore insinui! nobis inbentibus et volentibus Presente Clero et populo parcntino et Claudio Archidiácono et Máximo Archipresbitero et Andrea sancti Ioannis abbate