— 259 - dell’ anno stesso 1804 si ordinava il trasporto del Tribunale a Capodistria per tre mesi nei quali avrebbe dovuto dar e-saurimento a molti processi vecchi pendenti. Ma — nota melancólicamente un cronista parentino — „il nostro tribunale fece viaggio, e mai più ritornò a Parenzo ! “ La competenza di questo Tribunale provinciale equivaleva a lesione delle prerogative dei giudici locali provenienti dagli statuti veneti. Scrive il Capitano circolare nel decreto 31 luglio 1804 con cui si die’ regola al novello foro parentino : „ che nessuna Comunità, di Possidenti, di Privati od altre Corporazioni dell’Istria possino esser eccettuate dal coadiuvare (al Tribunale) con mezzi che saranno trovati opportuni per il fermo e la persecuzione di qualche orda di malviventi da di cui attrapamento ed esterminio dipende la sicurezza pubblica e la manutenzione delle facoltà e vite dei sudditi. E jierciò tutti indistintamente dovranno per qualunque provvida disposizione del rispettabile Giudizio Criminale accorrere col rispettivo aiuto, senza che da chi si sia possano richiamarsi quelle eccezioni o privileggi che sotto il passato governo veneto furono tolerati, e che si riguardano per il presente come ineñcaci se non abbiano prima ottenuta 1’ unica altissima conferma della sovrana volontà Era, in effetto, il primo colpo dato alle istituzioni venete. Ma troppo evidente ne appariva a tutti la necessità perchè si pensasse a elevar obiezioni. Il rigore del Tribunale di Parenzo cui presiedette sempre la niente larga e apprezzata di Giampaolo Polesini, portò benefici effetti. In breve la quiete e la sicurezza nella provincia furono riassicurate. La pena di morte che, più generoso dei veneti statuti, il nuovo Codice aveva esteso a più larga cerchia di reati, aveva portato i suoi frutti ! * •i* *i- Dalle carte dell’ epoca che ci sono conservate, dobbiamo ritenere che non cessassero cosi presto le conseguenze delle discordie suscitate fra i cittadini dalle aggregazioni al Consiglio nobile del 1801.