ii2 DE’ COSTUMI Un altro diiordine , non men grave , che r'ifleflu bile nafce dalle riile de’Moilacchi a pregiudizio degli fteifi . Fu fapientiifimamente provveduto dalla Pubblica munificenza per evitare i danni, che fi po-trebdono fare ai prodotti della Natura , e dell’ arte col lafciar liberamente vagar gli animali pe’ campi , che qualunque animale fi tiovaife a danneggiare i beni di qualcheduno, dovefle lubire ad una determinata pena ( a ). Quelle faggie ordinazioni fareb-bono molto falutari , iè la malizia di alcuni Mini-ilri non vi mefcolaiTe il proprio veleno . Imperciocché bafta l’afferzione di uno, che accufi un altro a-vergli fatto del danno cogli animali ne1 proprj campi perchè la ragione ftia dalla parte dell’ accufato-re. IMorlacchi, cui è noto quello procede per ogni piccola differenza, che nafce tra di loro, s’imputano icambievolmente de’danni avuti dagli animali ne’cam-pi, e fi rovinano col foggiacer alla dovuta pena pecuniaria. Da qui, oltre la loro mezza rovina , proviene un mal peggiore. Un innocente, che fi vede ftra-par dalle] mani il dennaro per le imputazioni fai-fe del nemico diventa tolto , o tardi fuo omicida. Abbiamo oiTervato qui fopra quanti mali nafcono dopo gli omicidi. §. XII. C a ) La pena, che fi deve pagar per ogni animai minuto confide in dieci foldi Veneti, e per ogni Cavallo, o Bue , foldi cinquanta. Speise volte accade , che uno accuferà cento animali minuti di un altro, che non ne à cinquanta. Ma la ragione non à luogo . L’ acculato c Tempre dalla parte del torto.