120 mento, quasi un terzo delle terre arative della grande proprietà, era dato in affitto. La legge di espropriazione concesse allo stato il diritto di espropriare, verso indennità la parte delle grandi proprietà fondiarie, eccedente i 150 ettari di campi, giardini e prati, o i 250 ettari di terra di qualsiasi genere (pascoli e boschi compresi) ; si riservò, tuttavia, il diritto di lasciare al proprietario sino a 500 ettari di terreno, e in casi eccezionali di passare anche oltre questo limite. Sotto la sanzione di codesta legge, caddero complessivamente 1.300.000 ettari di campi, giardini e prati, cioè circa 4/5 della superfìcie coltivata delle grandi proprietà fondiarie di oltre 100 ettari di estensione. Per l’esecuzione e l’applicazione di co-desta riforma venne costituito un ufficio fondiario, la cui attività si basa sopratutto sulla legge relativa al controllo delle terre espropriate, e sulla legge della ripartizione delle terre, che indica chi potrà partecipare alla ri-partizione. Per soddisfare alle richieste è stata autorizzata la locazione a breve scadenza, di modo che 150.000 o 200 mila ettari di terreno sono stati locati, ciò che rappresenta circa un sesto delle terre delle grandi proprietà, soggette all’ espropriazione. Vennero quindi promulgate la legge sul credito, che permise agli acquirenti privi di mezzi di acquistare, e la legge sull’ indennità