APPENDICE ilei Revisore, e che indicati, se non tutti, in parte almeno i più rimarcabili abusi, che occorrono in cadauna delle medesime, presenti alla pubblica intelligenza insieme ai rimedii salutari, che forsi potrebbero adattarsi. Averò in questo lavoro per punto principal di veduta il servizio, e l’onore della Maestà Divina, e in un medesimo tempo non perderò di mira il riparo de’ pregiudizi], che viene per li medesimi a risentire il Principato. Possono dunque tutte le carte provenienti dalla Curia Romana per aver essequzione nello stato di V.a Serenità riddursi a due classi: Nella prima vengono le costituzioni e Bolle universali per tutta la Cristiana Repubblica, e che sogliono spedirsi per lo più, per moto proprio, et ex certa scientia. Nella seconda quelle, che si spediscono a petizione de’ ricorrenti, e riguardano provvedimenti verso qualche particolare comunità, famiglie o persone, così ecclesiastiche che secolari. Cominciando dalla prima classe, che riguarda le costituzioni, o siano Bolle, le quali concernono qualche provvedimento da osservarsi universalmente in tutta la Repubblica Cristiana, possono queste contenere materie di dottrina, di correzione di costumi, e di facoltà spirituali circa l’amministrazione de’ sagramenti, ovvero materie di disciplina tanto circa il foro volontario, che contenzioso della Chiesa. Rispetto alle prime, non appartenendo all’ufficio del Prencipe di decidere delle differenze del dogma, nè della correzion de’ costumi, nè delle facoltà spirituali circa l’amministrazione de’ sagramenti; ma solo di favorire, proteggere, procurare, ed ordinare i modi, che giudica proprij, perchè tali Bolle si eseguiscano, impiegando la Sovrana Sua auttorità, perchè i sudditi Suoi vi si sottomettano, l’uffizio del suo Revisore, e de’ suoi Consultori deve unicamente estendersi ad esaminare, se tali costituzioni, Bolle convenga pubblicarle piuttosto in un modo che in un altro: se siano concepite in forma legittima: se abbiano inserito niente oltre il puro necessario, che possa eccitar turbazione, ed alterar la tranquillità dello Stato, coll’oggetto, che il Prencipe illuminato di tutto, possa ordinar l’essequzione ne’ modi, che riputerà più atti a promuovere maggiormente i vantaggi della Religione, di cui è costituito, per divin consiglio, difensore e protettore, e per far ciò ancora con provvedimento, che conferisca all’u-niversal quiete de’ sudditi, che S. D. M. ad esso ha raccomandati. Rispetto poi a quelle, che contengono materia di disciplina esteriore, siccome li Prencipi sono in diritto, ed in possesso di ricevere e prestare il loro consenso a quelle sole costituzioni che non recano innovazioni turbative della tranquillità de’ dominij loro, e di ricusar che si pubblichino quelle, che potessero in qualche modo alterarla, o che si opponessero alle convenienze legittimamente introdotte, agli usi lodevoli de’ loro popoli, alle leggi fondamentali dello stato, ed alle massime del buon governo, così somma in questo deve essere la vigilanza del Revisore, e perfettamente istruita delle leggi del dominio, e del diritto pubblico ecclesiastico per recar in positiva scrittura all’Ecc.mo Senato con piena fede quelle, che potesse moverlo a prescriverne l’osservanza, ovvero a sospenderne la pubblicazione; o a comandar ancora positivamente con ducali circolari a Rettori di non doverle permettere. — 238 —