LE CONFERENZE DI VENEZIA direttamente dalla Sacra Scrittura e che la Chiesa non poteva modificare (1). Su questi fondamenti riposavano le premesse della tesi del Montegnacco, che postulava quasi assiomaticamente, spettare so- lo al Principe di accettare o meno le leggi di disciplina ecclesiastica stabilite dai sacri canoni, dai concilii, come il punirne le inosservanze, e gli abusi. Da ciò il Montegnacco deduceva le argomentazioni pratiche, per respingere come insussistenti le accuse che le espressioni della Repubblica verso la Santa Sede fossero ingiuriose ed indecorose, poiché tutte erano rivolte non già contro la Sede Apostolica, quanto invece contro gli impetra-tori e i revisori. Pure insussistente riteneva il Montegnacco l’insinuazione, che era stata diffusa, di aver seminata col Decreto discordia tra Pontefice e Vescovi eccitando questi contro quello circa la pertinenza delle concessioni, o come esagerando diceva il Nunzio, di aver ordinato che « gli ordinarli non lasciassero passare a Roma ricorsi per còse circa le quali fosse sufficiente l’autorità loro », mentre effettivamente il Decreto non aveva mai stabilito questo, nè lo si poteva dedurre dallo spirito di esso. In questo gioco dialettico si rivela tutta la finezza dell’arte del consultore, il quale — bisogna riconoscerlo — è abilissimo nel ricavare le conseguenze che più gli piacciono. Il Decreto infatti era ben chiaro su questo punto. Come è noto, esso disponeva testualmente: « sia fatto parimenti intendere agli Ordi-narii che idi quelle concessioni e dispense che possono da essi rilasciarsi ai rispettivi diocesani in forza del jus loro ordinario— non sarà in avvenire licenziato alcuna bolla, breve, o rescritto, che venisse impetrato di fuori, tanto maggiormente che tali (1) «Al Principe come protettore della Chiesa» ha «il Signore Iddio confidata la sua difesa, acciò la tenga purgata da quelle novità e disordini che si introducono contro la purità della sua dottrina e disciplina ecclesiastica a tenore di ciò che prescrisse l’istesso canone Principes dist. X». Ferro, Del danno avvenuto alla religione ed allo Stato per le ricchezze dei Regolari, op. cit., coll. t. II, pag. 211. Del resto prima aveva scritto Radicati di Passerano in Recueil des pièces curieuses sur les matières les plus intéressantes, Rotterdam, 1736, pag. 221 cit. in Jemolo, Stato e Chiesa, op. cit., pag. 103: il sovrano null’altro adempie che il suo dovere « en faisant observer les lois de Jesus Christ à ses sujets, puisque sélon l’Ecri-ture, le Prince est chargé d’en punir les transgresseurs et de défendre ou protéger ceux qui les observent ». — 105 —