APPENDICE utilità, che sia congiunta con la giustizia. Anzi ciò che non è giusto non può mai esser utile. Or se l’offender le ragioni della Chiesa non è cosa giusta, non potrà mai con tal mezzo procurarsi nei popoli utilità alcuna. Sebbene non si può concepire qual quiete ed utilità possano recare ai popoli quelle disposizioni del Decreto, pare bensì che piuttosto siano per portar loro perturbazione ed incomodo, quando a cagione di esse non potessero i popoli ricorrere liberamente al loro Padre comune, al Sommo Pontefice, senza prima usar maneggi ed adoperar mezzi e denari ancora per ottenere la permissione. Per altro se il Senato crederà, che in qualche particolar circostanza, l’impetrazione di un tal qual Breve o Rescritto potesse cagionare qualche incomodo o disordine, averebbe potuto, per via di fatto, impedire l’effetto col servirsi del mezzo finora tollerato del Regio Exequatur. Poiché, qualunque immaginabile incomodo, o disordine che possa mai occorrere a cagione di qualunque impetrazione, non può nascere se non dalla esecuzione del rescritto ottenuto. Or quando non si permetta l’esecuzione coll’impedimento del Regio Exequatur si ovvia a qualunque escogitabile incomodo o disordine ed un solo esempio servirebbe a tutto di regola per non arrischiare denari col pericolo, che venga negato il Regio Exequatur. Perchè dunque voler impedire i ricorsi? perchè mettere ostacoli alle impetrazioni? Perchè tentar di alterare l’uso della disciplina esteriore della Chiesa? Si procura però di dare ad intendere nella Circolare, che con le disposizioni contenute nel Decreto venga anzi aiutata l’esecuzione delle leggi della Santa Chiesa e che con quelle siasi inoltre provveduto che i popoli non inferiscano pregiudizio all’esterior disciplina regolata dalla Santa Chiesa. Con tali espressioni si fa una nuova e solenne ingiuria al Sommo Pontefice, specialmente essendosi fatte quelle espressioni nella Circolare, e dopo già che il Santo Padre erasi risentito delle ordinazioni del Decreto. Poiché se con esse si provvede che non venga recato pregiudizio all’esterior disciplina regolata dalla Santa Chiesa; se con quelle ordinazioni del Decreto viene aiutata l’esecuzione delle leggi di Santa Chiesa, ed il (Santo Padre è stato commosso da tali ordinazioni, dunque non vorrebbe Egli, che si rimovessero i pregiudizi all’esterior disciplina regolata dalla Santa Chiesa; non vorrebbe che fosse aiutata l’esecuzione delle leggi di Santa Chiesa. Ma è forse egli questo un allontanare i pregiudicj all’esterior disciplina, un procurare, che venga ajutata l’esecuzione delle leggi di Santa Chiesa il fare nuove leggi, con cui venga alterata in tanti capi la presente disciplina, con cui vengano impediti i ricorsi al Sommo Pontefice, e con cui perfino si tenti di spogliarlo della sua giurisdizione cumulativa? Si fa una disposizione nel Decreto anche sopra le dispense matrimoniali con queste parole: Non sarà da qui in poi licenziata alcuna dispensa matrimoniale, a cui prima che venga impetrata non sia preceduta una attestazione legale del proprio Ordinario di essersi bene esaminate, e verificate le cause. Questa disposizione è tutta fondata sopra due false supposizioni. La prima si è che tali dispense per lo più si impetrano senza prima — 308 —