LE ORIGINI DELLA CONTROVERSIA DIPLOMATICA berazioni, che fossero oggetto di ispezione le carte provenienti da fuori. Gli abusi introdotti, per cui molti sostenevano d’aver ottenuta licenza, quando effettivamente non l’avevano neppure chiesta, aveva già indotto il Governo della Serenissima il 10 gennaio 1625, a decretare che in avvenire sopra le Bolle di citazioni, monitorii e generalmente sopra tutte le carte provenienti di fuori, le quali fossero presentate per l’esecuzione, fosse scritto Vista e licenziata, col giorno della revisione e con la sottoscrizione di uno dei Segretarii del Senato. Così ebbe principio l’ufficio del Revisore, nel quale da quell’epoca si succedettero uomini degni di stima e venerazione (1). Norme precise però nel licenziamento dei Brevi e delle altre carte non erano stabilite: non si trovava negli archivii che una deliberazione in data 21 novembre 1622, ma questa sanciva solo l’obbligo di scrivere sulle carte stesse il vista e licenziata, e non diceva di più. La mancanza di norme dovea far supporre che tutta la materia fosse allora rimessa alla puntualità e discrezione del P. Revisore, cosicché egli solo era costituito giudice di quali carte si potessero licenziare senza offesa delle leggi e delle massime pubbliche e quali invece si opponessero alle predette massime e leggi, per cui così restasse alle medesime impedito il pubblicarsi e l’eseguirsi. Il sistema di lasciare arbitro il Revisore in argomento così delicato, non sembrava, secondo il Foscarini, cc salvare tutti li rispetti del Principato », per cui era necessario procedere ad un serio esame per attuare quei provvedimenti, che meglio rispondessero alle esigenze della sovranità. Bossuet, che tali principii lasciò formulati in: Defensio cleri gallicani. Se dunque gli scrittori anticurialisti avessero voluto, per ragioni di simmetria, affermare una potestas indirecta dello Stato in spiritualibus, logicamente e per coerenza, avrebbero dovuto accettare la dottrina del Bellarmino. Per una buona esposizione della « potestas directa », cfr. : Rivet, Quaestiones juris ecclesiastici publici, Romae, 1912, quaest. II, pag. 115 e segg., e magistralmente Wernz, Jus Decretalium, op. cit., t. I, n. 10, pag. 15 e nota 33 a pag. 18. Un cenno interessante con spunti storici in: Bottalla, L’autorità infallibile del Papa nella Chiesa, Palermo, 1880, sez. XXIII, pag. 455-472, e sez. XXIV, II, pag. 479. Per gli articoli del Clero Gallicano (de potestate pontificis): Denzinger-Banwart, Enchiridion Sym-bolorum, Friburgi B., 1928, n. 1233, pag. 366. (1) Per il Consultore Celotti cfr.: Tassini, 1 Friulani (ignoti) Consultori in jure, i>ol. II, Fr. Paolo Celotti, Tarcento, 1909. — 27 —