CAPITOLO TERZO deliberato, ma la moderazione ancora che per abbondanza di riverenza verso la Santa Sede ha tenuto nel deliberare » (1), nel quale erano messi in evidenza i due termini tanto sacri, di moderazione e di ragione. Le affermazioni del Nunzio nella prima Conferenza e le doglianze pontificie, variamente espresse, a parere del Montegnacco, dovevano essere prese in considerazione sotto diversi punti di vista. Alcune infatti di quelle intenzioni che si presupponevano al Decreto, nel fatto non sussistevano; ad altre si dava un significato equivoco, detorcendolo forzatamente in senso atto ad eccitare invidia; a molte si attribuivano sinistre interpretazioni non certo convenienti alla deliberazione; e finalmente rispetto ad alcune, si pretendevano di sostenere tesi lesive del diritto dei sovrani e della pratica di tutti i Principati (2). La premessa, che il Montegnacco credeva dover fare, rinnovando la dichiarazione che al Principe competeva vigilare sul mantenimento e sulla preservazione da corruttela della disciplina ecclesiastica esteriore e che allo stesso spettava ordinarne i modi e le circostanze, era di pretto sapore giurisdizionale. Il sovrano nella sua duplice qualità ricevuta da Dio, di avvocato della Chiesa e di protettore del popolo, doveva esercitare la vigilanza e la sua autorità per prevenire e porre riparo a tutti i rilassamenti della disciplina : e, quasi questo non bastasse, la serqua dei dottori canonisti di questo periodo, allargava le competenze del Principe, fino a non lasciare alla Chiesa piena libertà ed assoluta indipendenza in quelle, che erano materie puramente spirituali. Era sempre anche in queste qualchecosa che poteva direttamente o indirettamente, interessare l’ordine pubblico. La definizione, che gli scrittori davano dell’esteriore disciplina della Chiesa, nella sua ampiezza non era neppur sufficiente a delimitare il potere dei sovrani. Questi non avrebbero potuto disinteressarsi di ciò che oltrepassava i confini di quella, senza venir meno al loro obbligo di mantenere in tutta la loro purezza, le disposizioni dei sacri canoni, obbligo che derivava (1) Arch. cit., 1. c. (2) Arch. St. Venezia, Sen. Roma Exp., (. 75. Alleg.: Foglio in cui: si contengono le opposizioni fatte alla Deliberazione 7 settembre 1754.