OSSERVAZIONI SOPRA LI FALSI PRINCIPJ, ECC. detestati da sacri canoni ed espressamente proibiti dai Concili; ma quando poi saranno impetrate con Pubblica permissione, muteranno natura e saranno lecite. Ma potrebbe essere, come avvertesi nel Decreto, che qualche caso particolare meritasse eccezione. Bene, ma in tal caso doverà però esserne giudice il Senato; poiché, stando al Decreto, l’interpretazione, l’epicheja, la rilas-sazione delle leggi della Chiesa provenienti dai canoni e dai Concilj non è più riservata al Papa ma al Senato Veneto. Tutte queste conseguenze nascerebbero dalla disposizione del Decreto, ma la verità si è, che quelle qualificazioni così caricate di abusi detestati da sacri canoni, e proibiti espressamente dai Concilj, non ponno darsi alle Rinuncie ad favorem. Mentre sarà assai difficile di ritrovar canoni, che le abbiano detestate, o Concili che le abbiano espressamente proibite. Onde conviene abbandonarle fino a tanto, che non riesca ad alcuno di produrre qualche canone, che le abbia detestate, o qualche Concilio che le abbia espressamente proibite! Nè pure alle Coadiutorie cum futura successione convengono quei caratteri odiosi di abusi detestati da sacri canoni. In proposito di queste Coadiutorie così ordinò il Sacro Concilio di Trento nella Sess. 25 de Reformat. cap. 7: In Coadiutoriis cum. futura successione posthac observertur, at ne-mini in quibuscumque Beneficis Ecclesiasticis permittantur. Questa è la proibizione delle coadiutorie, fatta dal Concilio di Trento; per la quale si sono spacciate nel Decreto come abusi detestati dai sacri canoni e proibite espressamente dai Concili quasiché il Concilio potesse proibirle, senza espressamente nominarle. Non si doveva però tralasciare di osservare, che lo stesso Concilio di Trento nella med. sess. al Cap. 21 si è spiegato, che tuttociò, che è stato decretato tanto in materia di riforma di costumi, come di disciplina ecclesiastica deve intendersi senza verun pregiudizio della Autorità della S. Sede. In his salva semper auctoritas Sedis Apostolica« et sit, et esse intelli-gatur. Non può dunque dubitarsi, che il Papa anche per sentimento del Concilio di Trento, non abbia autorità di derogare a quei decreti, e molto più dispensare in casi particolari, quando a lui paja, che qualche ragion lo richieda. Adunque è falso, che persista la proibizione delle Coadiutorie in quei casi, in cui il Papa le concede, poiché in tali casi la proibizione è levata dal Papa. De questa autorità può certamente al Papa contrastarsi, senza contradire allo stesso Concilio di Trento, tanto meno poi potrà contrastarsi quanto che il Senato stesso con la sua prudenza ha considerato poter occorrere, che qualche particolar caso meritasse eccezione. La difficoltà tutta dunque si riduce a questo punto: se il Papa con la sua Autorità, o il Senato con la sua permissione abbia a dispensare nella legge del Concilio di Trento. Se il Papa o il Senato abbia a far l’esame delle cause, per cui alcuni casi meritassero eccezione, acciocché le coadiutorie impetrate in tali casi non cadino sotto la proibizione espressa del Concilio. Questa difficoltà si scioglie nella Circolare nella seguente maniera t — 313 —