CAPITOLO TERZO dividuati i singoli capi di violazione dei diritti della Santa Sede. Il Papa voleva che il suo Ministro fosse bene agguerrito contro le obiezioni che gli si potessero fare, sopratutto poi che con l’esposizione lucida dei singoli punti, la Repubblica doveva facilmente persuadersi delle vere ragioni, per cui il Pontefice doveva agire. Per questo furono presi in considerazione i singoli articoli del Decreto, tralasciando di entrare nelle particolari ragioni canoniche che li sostenevano, ma limitandosi semplice-mente a mettere in evidenza quelle più generali. In realtà non doveva trattarsi di una disputa dottrinaria. Era invece importante avvalorare con prove di fatto quanto in quelli articoli era ritenuto ingiurioso, lasciando libertà al Nunzio di esporre nuove ragioni che meglio fossero sembrate opportune a corroborare le sue argomentazioni. 2) Per ciò che concerneva il Decreto, il Papa volle mostrare una certa tolleranza sul regio exequatur, già praticato ed ora confermato nel primo articolo. Era opportuno dissimulare su questo punto per non creare un vespaio di difficoltà, tanto più che non era senza importanza il fatto che questo abuso esisteva anche in altri Stati. Per la Repubblica non si dovevano introdurre novità e specialità (1). Le istruzioni invece si diffondevano sul capo riguardante le grazie, che potevano concedere i Vescovi e venivano impetrate a Roma. Stabiliva il Decreto su (1) Si parla di tolleranza, perchè la Santa Sede non può che tollerare l'exequatur preteso dalla potestà laicale per le bolle e brevi apostolici, e la tolleranza si ha quando l'exequatur si riduce alla semplice visione senza porre alcun segno o fare alcun decreto in ordine all’esecuzione sopra dette bolle o brevi, cfr.: Ferraris, Bibliotheca Canonica, Venetiis, 1770, v. Pia-citum regiurn. Su questo punto, Benedetto XIV impose il massimo riserbo temendo gravi complicazioni per le dottrine esposte da Van Espen in De promulgatane legum ecclesiasticarum, Lovanii, 1732, combattute anche nel periodo delle questioni con la Corte di Torino: cfr.: Autore Anonimo, Ragioni della Sede Apostolica nelle presenti controversie con la Corte di Torino, 1731-32, t. I, p. II, cap. I, 2 del Regio Exequatur. Per una storia della placitazione : Hinschius, Esposizione generale delle relazioni tra Chiesa e Stato in Brunialti, Biblioteca di Scienze politiche, Torino - Un. Tip. e Galante v. Exequatur, in Enciclopedia giuridica, Milano - Soc. Ed. Lib. Per Milano una storia della placitazione è riassunta in: Arch. Stato Milano, Culto Parte Antica, 2131, Compilazione di varie disposizioni di massime ordinate da S. M. circa la spedizione del R. Placito, 25 novembre 1751. — 86 —