LE ORIGINI DELLA CONTROVERSIA DIPLOMATICA petrare simili dispense prima dell’età canonica, nè fossero licenziati i brevi delle dispense impetrate contro l’ordinazione del Concilio, e qualora si presentasse qualche caso, in cui concorressero le cause volute, fossero presentate dal Revisore, perchè prendesse la dovuta deliberazione per la licenza. Oltre le dispense per ragione di età, potevano essere chieste dispense dagli interstizi. Competendo queste agli Ordinarii, non dovevano essere licenziati i Brevi impetrati in Curia di Roma, dove oltre a tutto, si esigeva anche una tassa. Riguardo alle dispense matrimoniali, le cause addotte per lo più erano quelle dell’angustia del luogo, della difficoltà di trovare un partito suo pari per la sposa. Ora, poiché i Vescovi davano facile esecuzione ai Brevi ottenuti, sarebbe stato opportuno insinuare ad essi la necessità, specialmente con quelli che non erano nobili e che erano per lo più ignoranti, di esaminare diligentemente le cause, per non far incontrare loro anche gravi spese. Ma come supremo rimedio — aggiunge la scrittura — non saranno licenziate quelle, che non verranno accompagnate da un attestato dell’Ordinario proprio, che preventivamente all’impetrazione siano stati praticati i dovuti esami. Ciò era stato stabilito dai Concilii stessi, i quali tutti sempre raccomandavano che, ove assolutamente occorresse dispensare, ciò venisse fatto con cognizione di causa e con maturità somma. Le quali ragioni, se si dovevano tenere in molto calcolo per la maggior gloria, che derivava a Dio, per la eccellenza del suo servizio, non dovevano far pendere di vista l’utilità, che derivava alla Repubblica, anche perchè « può facilmente calcolarsi quanta sia la somma di denaro che da questi tre soli fonti di dispense d’età d’ordinandi, di interstizii e di impedimenti matrimoniali, deriva alla Corte ¡di Roma ». 10) Concessioni. — Questo capo riguardava articoli diversi : le commutazioni delle ultime volontà ad pias causas, e varie licenze e facoltà, come quelle di leggere libri proibiti, di affittare beni ecclesiastici, per oratorii privati, e varie ai sacerdoti per esercitare l’avvocatura e l’arte medica, per celebrare messe votive, per poter portare la parrucca durante la celebrazione del Santo Sacrificio, ed inoltre concessioni di recitare uffici o messe di qualche nuovo Santo fatte a qualche particolare Diocesi o a tutto lo Stato, come concessioni di conservare la Santissima Euca- — 33 — 3