APPENDICE Con questa speranza, dissi, fu instituito il provvedimento di voler, che non si potessero impetrare senza le comendatizie, e testimoniali de’ Vescovi sopra enunziate. Ma questa pubblica giusta speranza a riserva d’alcune diocesi coperte di Prelati d’animo costante, e forniti di spirito di vera disciplina, andò per il restante del Dominio quasi sempre vuota d’affetto; mentre la soggezione, e li riguardi, che li Vescovi quasi tutti nodriscono di non contrastare mai alle massime della Corte, e di non recar diminuzioni ai profitti della Dataria, per non guastar taluno le proprie speranze, hanno fatto, che li sopradetti riflessi, sebben canonici e diretti a mantener in vigore coll’auttorità Vescovile il buon governo delle loro diocesi, non abbiano avuto gran deferenza; cosicché alla giornata compariscono per esser licenziati, Brevi, Bolle Rescritti, della natura sopra mentovata con dispendio gravissimo della Chiesa, delle massime del Governo e dell’interesse de sudditi. In questo stato di cose pensando al guarimento d’un male, che pare essere destituito di rimedio per mezzo degli ecclesiastici, pare all’umiltà mia, che egli non solo non sia di riuscita difficile, ma agevolissima ancora, anzi degna dell’universal approvazione. Chi potrebbe mai non applaudire ad una deliberazione per cui coll’oggetto, che nel proprio Dominio siano osservati li sacri canoni, e li decreti del Concilio di Trento, e che la dispensa dei Beneficj venga fatta ai chierici più meritevoli, e che servono lodevolmente alle loro chiese, ordinasse l’ecc. Senato, che in avvenire niun suddito potesse presentar riccorsi nella Curia romana per impetrar coadjutorie cum spe futurae successionis, ovvero far rinunzie ad favorem senza il previo pubblico beneplacito? Certamente alli curiali, i quali sempre oppongono ai Prencipi, come il teschio di Medusa li canoni, ed il Concilio predetti, se mai facessero doglianza menoma (che non sarebbe però da temersi) potrebbero opporsi li canoni, ed il Concilio stessi in difesa della santità del decreto il quale imbrigliasse la sfrenata libertà di produr simili ricorsi a Roma, i quali per lo più sono appoggiati a cause supposte, e sono mancanti delle relazioni necessarie, perchè le grazie siano soggette a vizio di surrezione, ovvero di obrezione. Sebbene il diritto, che ha il Sovrano di prescrivere ai proprij sudditi i metodi che reputa conferenti al servizio di Dio, e proprio di loro direzioni, non ha bisogno d’altra maggior ragione. Una deliberazione di questa natura provvedendo agl’inconvenienti quando porta il bisogno, non chiude poi assolutamente la via a que’ ricorsi, che la prudenza e provvidenza pubblica, avute anco da Vescovi rispettivi le necessarie attestazioni, e le note precise della spesa occorrente nella spedizione, trovasse onesto di permettere. Quindi in necessaria conseguenza verrebbe che al Revisore non fosse lecito d’accompagnar alcune delle suddette carte per la licenza, a cui non fosse preceduto il Beneplacito del Prencipe per impetrarle. Si hanno nelle consultazioni del maestro Fulgenzio, e di altri consultori suggerimenti nella materia delle pensioni, che viene in ultimo luogo da osservarsi circa le cose beneficiarie e leggi pubbliche, che hanno stabiliti convenienti rimedij all’abuso delle medesime. Per questa via, o che si — 250 —