CAPITOLO SESTO Roma non poteva accettarlo. Fu osservato allora dai due porporati, che sarebbe stato bene distinguere le rinunzie in favo-rem dalle coadiutorie cum successione per trattarne separata-mente. Per le prime il Senato avrebbe potuto statuire che non potessero essere concesse, se non a tenore di quanto prescrive il diritto canonico e il tridentino. Per le seconde invece sarebbe stato necessario distinguere ulteriormente per non diminuire l’autorità pontificia quando si fosse trattato di necessità della Chiesa e la coadiutoria fosse stata supplicata dai Vescovi, « col solo oggetto di evitare ogni sorpresa » (1), la bolla pontificia si sarebbe dovuta semplicemente licenziare quando invece si fosse trattato di casi non permessi dal diritto canonico e dal tridentino, il suddito « prima di incamminare li suoi ricorsi in Curia » avrebbe dovuto ottenere la pubblica licenza. La quale aveva il solo scopo di far conoscere che dalla concessione non sarebbe derivato alcun inconveniente, rimanendo alla Santa Sede il diritto che le competeva — e questo' ancora si sarebbe dovuto dichiarare — di far l’esame dei requisiti canonici ed ecclesiastici dei postulanti e di concedere o negare liberamente la grazia ai medesimi. L’Ambasciatore convenne in massima, solo dimostrò il desiderio che alla parola « sorpresa » fosse sostituita l’espressione « surretizia richiesta ». Ma non insistette e l’articolo passò nel progetto definitivo. Il progetto fu così redatto definitivamente. Il 26 aprile 1758 fu data copia all’Ambasciatore di Venezia informandolo di quelle facilità che il Santo Padre intendeva offrire alla Repubblica. Poiché al Cardinale Spinelli pareva assai strano che in esso non si fosse fatta parola dell’abrogazione del Decreto 7 settembre, così egli aveva suggerito di inserire alla fine del progetto stesso una frase con la quale il Senato avrebbe potuto chiudere « e siccome nell’ultima circolare, scrittavi il di 18 marzo prossimo passato del 1758, vi dicessimo che il Decreto 7 settembre 1754 dovesse ritornare in vigore spirati i quattro mesi, quando in questo termine non succedesse il compimento dell’affare, così essendo ora questo felicemente terminato, e dovendo per conseguenza restar senza effetto Vaccennato Decreto, (1) Arch. Vaticano, Nunz. Venezia, voi 322, c. 495 - Progetto steso dall’Ambasciatore. - Osservazioni marginali. — 214 —