APPENDICE to Decreto di pubblica licenza per impetrarli, come si faceva per l’in-nanzi. Si oppone in terzo luogo, che ad ogni modo queste tali dispense non si rilasciano senza le attestazioni de’ Superiori Generali, Provinciali, e locali. Si dichiara, che rispetto alle dispense del primo genere, deve bensì essere persuaso Monsignor Nunzio, che così sia: ma che il fatto giornaliero in quanto ai superiori locali convince dell’opposto; che in questo possono prodursi quotidiani esempi di acri contenzioni, e d’inconvenienti di poca edificazione, alli quali il Principe intende andare incontro per mantenere la tranquillità ne’ ritiri religiosi; cosicché la discordia non esca di là, e si dilati nella società de’ cittadini. CIRCA LE RINUNZIE, E LE COADJUTORIE Opposizioni Si oppone la novità in voler, che preceda l’esame e la licenza pubblica per conseguire queste grazie, le quali si concedono previe le attestazioni e le informazioni de’ Vescovi e sempre con grandissima sobrietà. Dichiarazioni Si dichiara: che in quanto all’esame, ed al conoscimento da farsi dal Senato, deve questo (come ad altri capi si è dichiarato) versar solamente sopra li rispetti politici ed economici, che giustamente interessano il Governo per concedere o negare il permesso di poter fare i riccorsi, che, non s’intende toglier per questo al Sommo Pontefice l’amplissima libertà, che in seguito gli compete di far l’esame de’ requisiti canonici, ed ecclesiastici de’ postulanti, ne’ d’impedire la facoltà di concedere, ovvero di negare le grazie ai medesimi, secondo che troverà convenire alla utilità, necessità e bene della Chiesa. Che in quanto alle licenze di ricorrere il Senato non ha deliberato di negarle assolutamente, ma solo di concederle prima di conoscere, se — 276 —