APPENDICE trazione. L’usare tale diligenza dopo la licenza assolutamente concessa, e non prima, è usarla tardi, e deliberare ciecamente nel dispensare, quando quest’atto non deve esser fatto, se non con tutta la circospezione e decoro Ecclesiastico, raro et gratis (59). Si dice: tocca al Papa non tocca al Principe rimediare al disordine. Appartiene all’uno ed all’altro rispettivamente rimediare al disordine coi debiti modi, come si è a suo luogo provato. Che difficoltà vi può essere, che il Principe possa fare un simile Decreto, con cui non s’ingerisce nel matrimonio, nè vuole farne cognizione veruna, se i Dottori Cattolici indubitatamente attribuiscano al Principe la potestà legislativa d’ingerirsi, di stabilire impedimenti, impedienti e dirimenti, vale a dire annullanti il matrimonio medesimo (60). Ne di già osta, come dice il Sanchez, che il matrimonio sia Sacramento, imperocché la sua materia è il contratto civile, per la qual ragione il Principe lo può annullare, come non fosse Sacramento, cioè rendendo le persone inabili a contraere e così renderlo illegitimo, ed invalido il contratto medesimo. In Francia i Regi ministri al dì d’oggi ac-cerimamente sostengono, come eminente Regalia la potestà del Sovrano d’introdurre impedimenti dirimenti del matrimonio (61). L’Articolo 5° è circa la riduzione delle Messe che dipendono dalle testamentarie disposizioni. Si decreta, che non possa impetrarsi, ovvero eseguirsi riduzione di Messe, senza la previa pubblica licenza ed ascolto degl’interessi aventi. La materia di testamenti senza dubbio è puramente laica, controvertendosi bensì, se il testamento dipende nella sua origine dal jus civile, o delle, genti, ma nissuno asserendo, che al jus canonico appartenga. Perciò la Potestà laica in materia sua propria dispone, seguendo la stessa norma della Chiesa medesima, che non effettua la riduzione, se non previo ascolto delle parti. Per l’articolo de’ Regolari mi restringerò a due ragioni; una di legge l’altra di fatto, tra le molte, che addotte già furono da altri e che potrebbero addursi comprobanti quanto imporsi, che i religiosi istituti si mantengano nella costante osservanza delle loro regole e consuetudini. Per la legge basta osservare il Tridentino de Regularibus et ivi particolarmente; Capitoli, 1. 21 22. in fatto basta una breve occhiata a quelle poche religioni, che sono state delle altre più esatte nell’osservanza de’ loro istituti dalla fondazione loro sino al dì d’oggi: e poi voglier lo sguardo alle molte altre, che non hanno avuto una certa difficoltà a cambiar poco, o molto il primiero loro sistema: mentre di queste si vede la miserabile e rovinosa decadenza, e delle altre si conserva il primiero splendore con edificazione, e profitto di tutto il mondo cattolico. Posta tal verità di fatto incontrastabile, che mai può in confronto dell’utilità d’un’intera Religione, che in vantaggio ridonda di tutta la Chiesa, porre la pretesa anche giusta d’un fraticello alterante il rego- (59) Sess. 24 Cap. 5, de Reforrn Matrimonii. In contrahendis matrimoniis vel nulla omnino detur dispensatio, vel raro, idque ex causa, et gratis con-cedatur. In 2.do gradu nunquam dispensetur nisi inter magnos Principes, et ob pubblicani causam. (60) Sanchez, de matrim., lib. 7, disp. 3, n. 2, lect. 4 de matrim. (61) Van-Espen. Part. 2, tit. 13, de impedirti, matrimonii. Cap. I a n. 8. — 294 —