APPENDICE CONFERENZA Vili Articolo VII. Delle coadiutorie cum futura successione, e delle rinunzie in favorem. Le coadiutorie cum futura successione, e le rinunzie in favorem, venendo bene spesso eseguite nel Dominio nostro, contro la mente pubblica,-ancora in que’ casi e con quelle condizioni che dal diritto canonico sono espressamente proibite: ed avendo ciò data occasione a contese e litigi, e ad altri disordini; il Senato si è indotto a provvedere, e decretare che da qui in poi non sia permesso a qualsiasi ecclesiastico del Dominio sotto qualunque pretesto impetrar bolle di coadiutoria cum futura successione, e così nemmeno far rinunzie de’ propri benefizi, posti entro le pubbliche dizioni, se non ne’ casi e modi permessi dal diritto, e in particolare dal S. Concilio di Trento. E se qualche caso particolare meritasse eccezione, non potrà farsi senza li previa informazione dell’Ordinario, che renda buon testimonio della necessità, o utilità della coadiutoria, o della rinunzia, e delle buone qualità del coadiutore o del resignatario, e pubblica permissione, e previe le altre-consuete e stabilite formalità. (Arch. Vat. - Nunz. di Venezia, voi. 322, c. 475). — 322 —